Parere n. 46/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Biddemi s.r.l. (Avv. G. Poli), contro il Comune di Ragusa, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Ragusa prot. 22618 del 15 febbraio 2023, recante annullamento d’ufficio della segnalazione certificata di agibilità (SCA) prot. 10733 del 10 dicembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Comune di Ragusa prot. 22618 del 15 febbraio 2023, recante annullamento d’ufficio della segnalazione certificata di agibilità prot. 10733 del 10 dicembre 2021
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente, proprietaria di un fabbricato nel territorio del Comune di Ragusa, ha impugnato il provvedimento comunale con cui era stata annullata d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, la segnalazione certificata di agibilità presentata il 10 dicembre 2021. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo anche che il Comune non aveva sollevato obiezioni entro il termine di trenta giorni. Nel corso del procedimento consultivo, il Comune ha tuttavia annullato d’ufficio, con provvedimento prot. 93767 del 6 agosto 2024, l’atto del 15 febbraio 2023 oggetto di impugnazione. Sia il Comune sia la società ricorrente hanno quindi chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. L’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato, intervenuto nelle more della decisione, ha infatti ritirato l’atto oggetto del ricorso e ripristinato l’assetto di interessi antecedente, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione sui motivi dedotti dalla ricorrente. Il parere è pertanto favorevole alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Osservazioni
Sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato
Il provvedimento comunale prot. 93767 del 6 agosto 2024 ha annullato d’ufficio il precedente provvedimento prot. 22618 del 15 febbraio 2023, oggetto del ricorso straordinario.
Cessazione della materia del contendere
Poiché l’Amministrazione ha ritirato in autotutela l’atto impugnato, ripristinando l’assetto di interessi antecedente, è venuta meno la materia del contendere e non occorre esaminare nel merito i motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’annullamento d’ufficio della segnalazione certificata di agibilità e, successivamente, del ritiro del provvedimento comunale impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato intervenuto nelle more della decisione determina la cessazione della materia del contendere quando rimuove l’atto e ripristina l’assetto di interessi antecedente, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando sia riconosciuta e documentata da entrambe le parti la sopravvenuta eliminazione dell’atto oggetto di impugnazione.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dal ritiro in autotutela dell’atto impugnato, non è necessario esaminare nel merito i motivi di ricorso.
Cessazione della materia del contendere nel ricorso contro l’annullamento d’ufficio di una SCA
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società contro il Comune di Ragusa. Il ricorso riguardava l’annullamento d’ufficio di una segnalazione certificata di agibilità relativa a un fabbricato sito nel territorio comunale.
Premesse e richiesta
La società aveva presentato il 10 dicembre 2021 una segnalazione certificata di agibilità. Secondo quanto dedotto, il Comune non aveva sollevato obiezioni entro il termine di trenta giorni e l’immobile era stato successivamente accatastato in categoria “A”.
Dopo la scadenza del termine di dodici mesi dalla presentazione della segnalazione, il Comune aveva avviato un procedimento di autotutela e aveva adottato il provvedimento prot. 22618 del 15 febbraio 2023, con cui aveva disposto l’annullamento d’ufficio della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
La società aveva impugnato tale provvedimento con ricorso straordinario, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato
Nel corso del procedimento, il Comune di Ragusa ha adottato il provvedimento prot. 93767 del 6 agosto 2024, con il quale ha annullato d’ufficio il precedente provvedimento del 15 febbraio 2023, oggetto del ricorso.
Il Comune ha quindi chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. La medesima richiesta è stata formulata dalla società ricorrente, la quale ha evidenziato che il sopravvenuto annullamento aveva determinato la reviviscenza dei titoli abilitativi precedentemente annullati e dichiarati inefficaci.
Valutazioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa
Il Collegio ha ritenuto pacifico e documentato che l’Amministrazione avesse ritirato in autotutela l’atto impugnato. Tale intervento ha rimosso il provvedimento contestato e ha ripristinato l’assetto di interessi antecedente.
Di conseguenza, è venuta meno l’utilità concreta di una decisione sui motivi di ricorso e la stessa materia del contendere. Il Collegio non ha pertanto esaminato nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Conclusioni
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
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