Parere n. 47/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor -OMISSIS- e dalla -OMISSIS- (P.IVA -OMISSIS-), in persona della sua legale rappresentante pro tempore, sig.ra -OMISSIS-, con sede in Priolo Gargallo (SR), c.da -OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti dall’Avv. Giuseppe Carrubba, C.F. CRRGPP85P21A494G (PEC: giuseppe.carrubba@avvocatisiracusa.legalmail.it - fax 0931/1846138), con studio in Priolo Gargallo alla via dell’Agro Priolese n. 49, presso il quale eleggono domicilio, contro il Comune di Priolo Gargallo (C.F. 00282190891), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il palazzo di città alla via Nicola Fabrizi s.n., PEC ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale di demolizione n. -OMISSIS-del -OMISSIS- emessa dal responsabile del Settore VIII - Area Tecnica- Servizi Urbanistici, notificata in data 30 luglio 2025, con la quale si ingiunge a -OMISSIS- la demolizione di otto corpi di fabbrica siti in Priolo Gargallo, c.da -OMISSIS-, identificati al catasto al foglio -OMISSIS-, ricadenti nelle particelle nn. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza cautelare nel ricorso straordinario per la sospensione dell’ordinanza dirigenziale di demolizione di otto corpi di fabbrica abusivamente realizzati in Priolo Gargallo
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Priolo Gargallo ha ingiunto la demolizione di otto manufatti destinati al ricovero del bestiame, a stalla, fienile, deposito e ricovero di mezzi agricoli. Le opere sono utilizzate da un’impresa zootecnica e, secondo i ricorrenti, costituiscono l’unica fonte di reddito del nucleo familiare e risultano indispensabili per la prosecuzione dell’attività e per il ricovero degli animali. È stata chiesta la sospensione cautelare dell’ordinanza. I ricorrenti hanno riferito di avere già demolito circa il 20% delle opere, ritenute non essenziali, e di avere conferito incarico a un professionista per predisporre un progetto relativo a un nuovo capannone conforme alla normativa urbanistica e di settore, destinato a sostituire le strutture esistenti. Il parere esamina esclusivamente l’istanza cautelare, senza definire nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordinanza di demolizione.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha condiviso il parere favorevole dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana e ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare. In considerazione della complessità dei motivi di illegittimità dedotti, della parziale demolizione già eseguita e dell’iniziativa volta alla progettazione di un nuovo capannone conforme, ha ritenuto opportuno sospendere l’efficacia dell’ordinanza esclusivamente per mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione sul merito del ricorso. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta e l’efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa. Il parere non contiene una decisione definitiva sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione né anticipa l’esito del ricorso nel merito.
Osservazioni
Istanza cautelare
La tutela cautelare è accolta poiché, in ragione della complessità dei motivi dedotti e della necessità di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione sul merito, risultano sussistenti i presupposti richiamati dall’art. 3, comma 4, della l. n. 205/2000.
Ordinanza di demolizione
L’efficacia dell’ordinanza dirigenziale di demolizione degli otto corpi di fabbrica è sospesa in via cautelare. La sospensione non comporta una valutazione definitiva sulla legittimità dell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. n. 205/2000
presupposti per la concessione della tutela cautelare
La disposizione è richiamata quale fondamento della sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenuta necessaria per mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione sul merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare le parti.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale quale base per l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la tutela cautelare può essere concessa quando la complessità dei motivi di illegittimità e il rischio di alterazione irreversibile della situazione di fatto rendano necessario sospendere l’efficacia dell’atto fino alla decisione sul merito.
- La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione può essere disposta anche al solo fine di mantenere integra la res adhuc integra, senza che tale misura implichi un accertamento definitivo sulla legittimità del provvedimento impugnato.
- La parziale esecuzione spontanea delle demolizioni e l’avvio di iniziative progettuali dirette alla sostituzione delle opere con strutture conformi possono essere considerati, nell’ambito della valutazione cautelare, quali elementi rilevanti per il bilanciamento degli interessi coinvolti.
Sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione nel ricorso straordinario
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, si è pronunciato sull’istanza cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. L’impugnazione riguarda un’ordinanza del Comune di Priolo Gargallo che ha ingiunto la demolizione di otto corpi di fabbrica abusivamente realizzati e utilizzati per un’attività zootecnica.
Premesse e oggetto dell’impugnazione
I ricorrenti sono una persona fisica e un’impresa zootecnica. Essi hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale di demolizione, notificata il 30 luglio 2025, relativa a otto manufatti situati nel territorio comunale di Priolo Gargallo.
Le opere comprendono tettoie, stalle, ricoveri per il bestiame, fabbricati destinati al ricovero di mezzi agricoli, fienili e depositi. Secondo quanto rappresentato nel ricorso, le strutture sono necessarie per lo svolgimento dell’attività zootecnica, indicata come unica fonte di reddito del nucleo familiare del ricorrente.
Istanza cautelare
I ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, sostenendo l’indispensabilità dei manufatti per il ricovero degli animali e per la continuità aziendale.
È stato inoltre riferito che:
- circa il 20% delle opere, ritenute non strettamente necessarie, era già stato demolito;
- era stato conferito incarico a un professionista per predisporre un progetto volto alla realizzazione di un nuovo capannone;
- il nuovo manufatto avrebbe dovuto essere conforme alla normativa urbanistica e di settore e sostituire le strutture esistenti.
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana aveva espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare.
Valutazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa
Il Consiglio ha condiviso le conclusioni dell’Ufficio legislativo e legale. Pur senza esaminare definitivamente i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordinanza, ha valorizzato la complessità delle questioni prospettate e l’esigenza di evitare che l’esecuzione della demolizione producesse effetti irreversibili prima della decisione sul merito.
La sospensione è stata quindi disposta al solo fine di mantenere integra la situazione di fatto, in attesa della definizione del ricorso. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti richiamati dall’art. 3, comma 4, della l. n. 205/2000.
Esito
L’istanza cautelare è stata accolta. Per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia dell’ordinanza dirigenziale di demolizione.
La pronuncia ha natura cautelare e non contiene una decisione definitiva sulla legittimità dell’ordinanza, né stabilisce l’esito del ricorso straordinario nel merito.
Oscuramento dei dati personali
Il Consiglio ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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