Parere n. 45/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. Biagio Valenti e dal sig. Fabio Francesco Valenti, contro il Comune di Merì, per l’annullamento, previa sospensione: a) del provvedimento del Comune di Merì n. 37 del 7 luglio 2025, di occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, di immobili di proprietà dei ricorrenti e contestuale determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di occupazione temporanea; b) della delibera di Giunta Municipale del Comune di Merì n. 166 del 21 dicembre 2024, di approvazione del progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di opere di mitigazione del rischio idrogeologico, rifacimento e messa in sicurezza della canalizzazione idraulica di via Piano Danze-Contrada Feudo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e di determinazione provvisoria dell’indennità, nonché della delibera di approvazione del progetto esecutivo per opere di mitigazione del rischio idrogeologico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Comune di Merì n. 37 del 7 luglio 2025, con cui sono state disposte l’occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, di immobili di loro proprietà e la determinazione provvisoria della relativa indennità, nonché della presupposta delibera di Giunta municipale n. 166 del 21 dicembre 2024, recante l’approvazione del progetto tecnico esecutivo relativo a lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di rifacimento e messa in sicurezza della canalizzazione idraulica di via Piano Danze-Contrada Feudo. Nel testo esaminato è specificamente trattata la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto insussistente il periculum in mora necessario per l’accoglimento della domanda cautelare. Il provvedimento impugnato ha natura temporanea e provvisoria, non è preordinato all’esproprio ed è diretto a consentire l’esecuzione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti prevale l’interesse pubblico alla celere messa in sicurezza della canalizzazione idraulica. Il parere si limita alla fase cautelare e non definisce nel merito le censure rivolte contro gli atti impugnati.
Osservazioni
Domanda cautelare - Periculum in mora
La domanda cautelare deve essere respinta perché non risulta integrato il requisito del periculum in mora: l’atto impugnato dispone un’occupazione temporanea e provvisoria, non preordinata all’esproprio.
Domanda cautelare - Bilanciamento degli interessi
Nel bilanciamento tra gli interessi dei proprietari e l’interesse pubblico, prevale quest’ultimo, in ragione della necessità di procedere celermente alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza della canalizzazione idraulica.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale.
- La natura temporanea e provvisoria dell’occupazione, considerata unitamente all’assenza di preordinazione all’esproprio, può escludere la sussistenza del periculum in mora.
- Nel giudizio cautelare, l’interesse pubblico alla celere realizzazione di opere necessarie alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza di infrastrutture idrauliche può prevalere sull’interesse privato alla sospensione dell’occupazione temporanea.
Occupazione temporanea di immobili per opere di mitigazione del rischio idrogeologico
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da proprietari privati contro il Comune di Merì. Sono stati impugnati il provvedimento comunale n. 37 del 7 luglio 2025, relativo all’occupazione temporanea e provvisoria, non preordinata all’esproprio, di immobili privati e alla determinazione provvisoria dell’indennità, nonché la delibera di Giunta municipale n. 166 del 21 dicembre 2024, con cui era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori.
Opere pubbliche e atti impugnati
L’occupazione è stata disposta per consentire l’esecuzione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e di rifacimento e messa in sicurezza della canalizzazione idraulica di via Piano Danze-Contrada Feudo. Il provvedimento è qualificato come temporaneo e provvisorio e non risulta preordinato all’espropriazione degli immobili.
Valutazione della domanda cautelare
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha esaminato la richiesta di sospensione degli atti impugnati e ha ritenuto non sussistente il periculum in mora. La natura temporanea e provvisoria dell’occupazione non evidenzia, secondo il parere, un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione.
Bilanciamento degli interessi
Nel bilanciamento tra la posizione dei proprietari e l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, è stato ritenuto prevalente l’interesse alla celere realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza della canalizzazione idraulica.
Conclusioni
Le Sezioni riunite hanno espresso il parere che la domanda cautelare debba essere respinta. Il testo esaminato non contiene una decisione definitiva sui motivi di merito del ricorso, ma riguarda esclusivamente la richiesta cautelare.
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