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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1250/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna perché non era stata depositata insieme all'appello né una dichiarazione/elezione di domicilio né un mandato speciale ad impugnare. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 581-quater e 581-ter c.p.p., sostenendo che: (1) non si applica lo statuto del procedimento in absentia perché il difensore era munito di procura speciale per definire il processo con rito alternativo, che farebbe presumere la conoscenza del procedimento e la presenza ex lege dell'imputato; (2) l'elezione di domicilio era già contenuta/ allegata nella procura speciale e quindi non occorreva ripeterla dopo la sentenza di primo grado. Sono state richiamate anche questioni relative alla vigenza/interpretazione dell'art. 581 (comma 1-ter) alla luce di decisioni delle Sezioni Unite e della normativa intervenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (che richiede mandato specifico per l'imputato giudicato in assenza) non trova applicazione quando la definizione con rito alternativo è richiesta da un difensore munito di procura speciale: in tale ipotesi l'imputato si considera presente ex art. 420, comma 2-ter c.p.p. Inoltre ha ritenuto che l'appello conteneva, nel primo foglio, l'indicazione dell'elezione di domicilio e che la giurisprudenza delle Sezioni Unite consente che sia sufficiente un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, sicché la prescrizione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. è rispettata. Per questi motivi ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581-quater cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la norma che richiede mandato specifico per l'imputato giudicato in assenza non si applica quando il difensore ha procura speciale per definire il processo con rito alternativo, perché in tal caso l'imputato è da considerarsi presente ex lege.

  • art. 581-ter cod. proc. pen.

    In relazione all'elezione di domicilio, la Corte ha accolto l'argomento secondo cui l'indicazione/elezione contenuta nella procura speciale e richiamata nell'atto di impugnazione è idonea a soddisfare la prescrizione normativa.

  • art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Interpretazione conforme alle Sezioni Unite: è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da individuare immediatamente il luogo per la notificazione.

  • art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    La Procura speciale conferita al difensore per definire il procedimento con rito alternativo comporta che l'imputato sia considerato presente ex lege ai sensi di questa norma.

  • art. 165 cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle valutazioni sul rinvio concesso per l'adempimento di obblighi previsti, a supporto dell'affermazione della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114 (richiamo relativo all'abrogazione)

    La decisione ricorda che la disciplina previgente di taluni commi dell'art. 581, abrogata dalla legge citata, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte entro il 24/08/2024; la tempistica di proponimento dell'impugnazione è quindi rilevante per l'applicabilità delle regole.

Massime di principio

  • La procura speciale conferita al difensore per definire il processo con rito alternativo può far ritenere l'imputato "presente ex lege", escludendo l'obbligo di un mandato ad impugnare richiesto specificamente per l'imputato giudicato in assenza.
  • Se l'elezione di domicilio è già contenuta in un atto precedente (es. procura speciale) essa può essere richiamata nell'impugnazione: è sufficiente un riferimento espresso e specifico alla precedente dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo per soddisfare i requisiti dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p.
  • Occorre attenzione ai termini di vigenza delle norme procedurali: cambiamenti legislativi possono lasciare in vita disposizioni per impugnazioni proposte entro date prefissate, quindi verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alle modifiche normative.
  • Per evitare incertezze è consigliabile che l'atto di appello contenga: (a) indicazione esplicita dell'elezione di domicilio o richiamo puntuale al documento che la contiene con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo; (b) copia o riferimento alla procura speciale quando questa autorizza il difensore a definire il processo.
  • In caso di dubbio sulla presenza/efficacia formale di procure o elezioni di domicilio, le Corti tendono a valorizzare la conoscenza effettiva del procedimento quando emergono elementi chiari della volontà dell'imputato (es. procura speciale per rito alternativo).

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