Cassazione Civile, Ordinanza n. 21117/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da rapporti tra due fratelli comproprietari di un fabbricato poi demolito e dell'area di risulta, e da un edificio confinante ristrutturato, poi trasferito in parte ai figli e alla nuora di uno dei fratelli. Nel giudizio di merito l'attore originario aveva chiesto, tra l'altro, l'accertamento del confine tra gli immobili, la rimozione di opere realizzate sull'area comune e la rimozione o regolarizzazione di finestre e terrazzo aperti sulla facciata dell'edificio ristrutturato; i convenuti avevano resistito e proposto domande riconvenzionali. La Corte d'appello ha ritenuto inesistente la servitù di veduta a vantaggio dell'edificio dei convenuti e ha applicato l'art. 905 c.c., nonché ha ritenuto illegittime le opere sull'area comune. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: omesso esame sulla determinazione del confine, sostenendo che il confine dovesse desumersi anche dalla volontà delle parti e da comportamenti concludenti; omesso esame e violazione dell'art. 1102 c.c. sulla legittimità di marciapiede e fosse biologiche sull'area comune; violazione degli artt. 1102 e 905 c.c. sulla disciplina delle aperture e del terrazzo; omessa pronuncia e violazione dell'art. 1227 c.c. e della buona fede per il preteso concorso del resistente nei costi di ripristino; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul confine perché, per la determinazione di diritti reali immobiliari, rileva ciò che risulta dai titoli e dal loro testo, quale accertamento di fatto del giudice di merito. Ha ritenuto infondati i motivi sulle opere e sulle aperture perché l'area di risulta, divenuta comunione ordinaria dopo la demolizione del fabbricato, è soggetta all'art. 1102 c.c. per l'uso della cosa comune, mentre le aperture verso il fondo comune restano disciplinate dall'art. 905 c.c. come rapporti tra proprietà contigue; ha quindi confermato l'illegittimità delle opere e delle vedute. Ha respinto anche le doglianze su omessa pronuncia e concorso colposo, affermando che l'azione volta al ripristino dello status quo ante e alla rimozione delle opere lesive ha natura reale e non risarcitoria, sicché l'art. 1227 c.c. non è applicabile, e che il consenso tacito o per facta concludentia non basta a costituire servitù, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam. Infine ha ritenuto corretta la regolazione delle spese, perché la riforma parziale in appello impone il nuovo regolamento delle spese in base all'esito finale della lite. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi
la censura non è fondata quando il motivo non si collega alla ratio decidendi o mira a un nuovo esame del merito
sull'area comune in comunione ciascun partecipante può usare la cosa anche in modo più intenso o diverso, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso degli altri
le aperture di veduta verso un fondo altrui o comunque verso uno spazio comune finitimo restano soggette alla disciplina delle distanze e delle vedute, non al regime dell'uso della cosa comune
concorso del fatto colposo del creditore
non si applica ad azioni reali dirette al ripristino della cosa e alla rimozione di opere abusive, perché non sono azioni risarcitorie
l'assenza di pronuncia non rileva in cassazione se la questione giuridica è manifestamente infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto
la riforma, anche parziale, della decisione di primo grado consente al giudice d'appello di rideterminare integralmente le spese in base all'esito finale; la ripartizione delle spese resta discrezionale nei limiti della soccombenza
la costituzione di servitù richiede la forma scritta ad substantiam, sicché il consenso tacito o per facta concludentia non basta
la domanda di restituzione proposta dopo il rigetto del ricorso è infondata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nella regolazione dei confini tra immobili, quando il giudice si fonda sui titoli di provenienza e sugli atti traslativi, assume rilievo il contenuto testuale dei contratti; non è consentito sostituire a tali elementi una ricostruzione fondata su comportamenti concludenti o su indicazioni progettuali non trasfuse in un valido atto scritto.
- Dopo la demolizione di un fabbricato in comproprietà, l'area di risulta permane in comunione ordinaria; su di essa ciascun partecipante può esercitare un uso più intenso, ma solo nei limiti dell'art. 1102 c.c., senza alterarne la destinazione o comprimere il pari uso altrui.
- Le aperture di veduta realizzate da un edificio di proprietà esclusiva verso un fondo comune o finitimo non si sottraggono alla disciplina dell'art. 905 c.c.; l'art. 1102 c.c. non può essere invocato per legittimare aperture che di fatto impongano una servitù.
- Le azioni reali mirate a far cessare un'alterazione della cosa comune o a rimuovere opere abusive hanno natura reale e non risarcitoria; perciò non si applica la disciplina del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
- La costituzione di servitù richiede la forma scritta ad substantiam; il consenso tacito, anche se desumibile da comportamenti protratti nel tempo, non è sufficiente a costituire validamente il peso reale.
- La riforma anche parziale della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello una nuova regolazione integrale delle spese, commisurata all'esito complessivo della lite, restando la distribuzione delle spese entro l'area della discrezionalità del merito.
- In cassazione, la censura per omessa pronuncia non conduce all'annullamento quando la questione sottostante è manifestamente infondata e non richiede ulteriori accertamenti in fatto.
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