Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00190/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società concessionaria/pubblicitaria per il pagamento di spazi pubblicitari che essa sostiene di avere procurato a favore dell'altra società all'interno di un quotidiano. L'intimata ha proposto opposizione deducendo di non avere mai concluso i contratti, denunciando la falsità delle firme sui documenti contrattuali e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione ritenendo provato il credito tramite fatture e pagine del quotidiano recanti la pubblicità, oltre che per mancata contestazione espressa del servizio reso. In cassazione la società opponente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 210 c.p.c. per il mancato espletamento di una perizia grafologica e per il mancato ordine di esibizione dei documenti, sostenendo che l'autenticità delle sottoscrizioni fosse stata erroneamente presupposta; 2) omesso esame e violazione degli artt. 85 c.p.c. e 24 Cost., lamentando che, a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, il processo avrebbe dovuto essere rinviato o interrotto per consentire la nomina di nuovo difensore; inoltre chiedeva la declaratoria di competenza del Tribunale delle imprese. In memoria aveva anche eccepito la nullità della costituzione della controricorrente per asserita mancanza di procura, eccezione ritenuta infondata perché la procura risultava agli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, in sostanza, diretto contro decisioni del primo grado e comunque privo di specifica censura rispetto alla ratio della sentenza impugnata, evidenziando anche che le richieste istruttorie non erano state ritualmente reiterate in appello e che la perizia grafologica era comunque preclusa dalla mancanza in atti del documento da esaminare. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la questione della competenza del Tribunale delle imprese non risultava proposta nei gradi di merito e che la rinuncia al mandato del difensore non determina, di per sé, lesione del diritto di difesa, poiché il difensore deve continuare a svolgere le proprie funzioni fino alla sostituzione. Ha inoltre escluso l'ammissibilità in questa sede della richiesta di giuramento decisorio e di altre istanze istruttorie. Ha negato la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha invece liquidato le spese del procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione, oltre alle spese del giudizio di cassazione. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    La censura sulla mancata perizia grafologica e sul mancato ordine di esibizione è stata ritenuta inammissibile, anche perché le relative istanze risultavano non ritualmente reiterate e la perizia era preclusa dalla mancanza in atti del documento da esaminare.

  • art. 270 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'ordine di esibizione; la Corte rileva che la censura, in realtà, investiva decisioni del primo grado e non era stata correttamente coltivata nei gradi successivi.

  • art. 85 c.p.c.

    La rinuncia al mandato del difensore non comporta interruzione o rinvio del processo, poiché il difensore deve continuare a svolgere la propria attività fino alla sostituzione.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che la prosecuzione del processo dopo la rinuncia al mandato abbia leso il diritto di difesa, in quanto il difensore resta tenuto a operare fino alla nomina del sostituto.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata.

  • art. 373 c.p.c.

    La Corte ha riconosciuto la possibilità di depositare telematicamente gli atti del procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione e ha liquidato le spese relative a quel procedimento.

  • art. 372 c.p.c.

    È stato ritenuto ammissibile il deposito in cassazione degli atti del procedimento cautelare/incidente relativo alla sospensione della provvisoria esecuzione, perché documenti relativi al procedimento stesso.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze che, pur formalmente riferite alla sentenza impugnata, si risolvono nella critica a decisioni o omissioni del primo grado non specificamente riproposte nei gradi successivi.
  • La richiesta di perizia grafologica presuppone che il documento da sottoporre a esame sia effettivamente presente in atti; in difetto, l'istanza è preclusa.
  • Le istanze istruttorie non reiterate in modo rituale nelle fasi di merito non possono essere utilmente fatte valere in cassazione.
  • La rinuncia del difensore al mandato non determina automaticamente interruzione o rinvio del processo, poiché il difensore è tenuto a proseguire l'attività difensiva fino alla sostituzione.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta richieste istruttorie o mezzi di prova non ammissibili nel giudizio di cassazione.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede presupposti specifici e non può essere disposta in via automatica.
  • Gli atti relativi a un procedimento incidentale connesso, come quello di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 373 c.p.c., possono essere depositati in cassazione ai fini della regolazione delle spese di quel subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.