Cassazione Penale, Sentenza n. 00253/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Capriuolo era stato condannato in primo grado per il reato di occultamento/soppressione del testamento olografo (art. 490 c.p., in concorso, art. 110 c.p.) relativo al de cuius Del Curatolo Giuseppe. I fatti ricostruiti: esistenza di un testamento datato 20/10/2008 e di un successivo testamento datato 01/04/2009; il secondo testamento, che annullava i precedenti, sarebbe stato trattenuto e non fatto pubblicare dall'imputato e dalla madre, mentre Pollex Nicola aveva avuto copia e poi lo avrebbe restituito al testatore. In una conversazione registrata l'imputato avrebbe ammesso di aver trattenuto il testamento successivo e di non averlo fatto pubblicare perché ritenuto frutto di volontà viziata. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta carenza dell'atto di costituzione di parte civile (art. 78 c.p.p.); (ii) travisamento di prova e vizio di motivazione rispetto al contenuto della registrazione, alla reale identità del documento e alla presunta revoca delle volontà testamentarie; (iii) censura sulla provvisionale (artt. 593 e 540 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) sull'atto di costituzione di parte civile, ha applicato la previgente formulazione dell'art. 78 c.p.p. (anteriore al d.lgs. 150/2022) ritenendo sufficiente il richiamo al capo di imputazione quando il nesso con la pretesa risarcitoria è immediato; (ii) sul merito probatorio ha confermato la valutazione dei giudici di merito, qualificando decisiva la conversazione registrata in cui l'imputato ammetteva di aver trattenuto il testamento successivo e di non averlo consegnato al notaio; ha escluso l'esistenza di elementi idonei a dimostrare una revoca del testamento da parte del de cuius, richiamando anche l'art. 684 c.c.; (iii) il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: le decisioni sulla provvisionale sono di natura discrezionale e non impugnabili in Cassazione. Conseguentemente è stato confermato l'esito processuale favorevole alle parti civili e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; il ricorrente è anche stato condannato a rifondere alle parti civili la somma complessiva di euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato per la concorso di persone nel reato contestato: la condotta di Capriuolo è stata valutata come partecipazione alla soppressione/occultamento del testamento insieme ad altri soggetti.
Norma incriminatrice relativa alla soppressione o occultamento di atti testamentari: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando il documento è stato sottratto alla disponibilità degli eredi rendendone impossibile l'utilizzazione.
art. 78 cod. proc. pen. (formulazione ante d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150)
Applicata la previgente formulazione che richiede alla costituzione di parte civile l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; la Corte ha confermato che è sufficiente il richiamo al capo di imputazione quando il nesso con la pretesa risarcitoria è immediato, senza obbligo di fornire prova della legittimazione nell'atto di costituzione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
Richiamato per spiegare che la norma citata dal ricorrente è stata successivamente modificata; tuttavia il processo si è svolto sotto la previgente disciplina, cui la Corte ha fatto riferimento.
Richiamato sul tema della revoca del testamento olografo: il testamento si considera revocato se risulta distrutto, lacerato o cancellato, salvo prova contraria che tali atti siano stati compiuti da persona diversa dal testatore. La Corte ha ritenuto assente prova che il testatore avesse revocato il secondo testamento.
artt. 593 e 540 cod. proc. pen.
Citati in relazione alla provvisionale; la Corte ha richiamato il consolidato orientamento che considera la statuizione della provvisionale decisione discrezionale e non impugnabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile nel processo penale soddisfa l'art. 78 c.p.p. (nella formulazione anteriore alla riforma) se richiama il capo di imputazione e il nesso tra fatto e pretesa risarcitoria è immediato; non è necessaria nella costituzione la prova della legittimazione sostanziale.
- Le ammissioni rese dall'imputato in conversazioni registrate possono costituire prova decisiva se il contenuto è chiaro e direttamente collegabile all'oggetto della contestazione; la valutazione della loro portata resta rimessa al giudice di merito e Cassazione non può rivedere liberamente la rilevanza probatoria.
- La semplice richiesta di restituzione di un testamento al detentore non vale necessariamente come prova di revoca delle disposizioni testamentarie: la revoca richiede elementi certi (o la distruzione/alterazione del documento da parte del testatore) e il giudice può inferire responsabilità se emerge che terzi hanno sottratto il documento impedendone la pubblicazione.
- La sottrazione o occultamento di un testamento che impedisca agli eredi di conoscerne il contenuto e di esercitare i propri diritti può integrare il reato previsto dall'art. 490 c.p.; il vantaggio patrimoniale conseguito da un beneficiario derivante dall'occultamento costituisce elemento indiziario del dolo.
- Le decisioni sulla concessione e quantificazione di provvisionali in sede penale sono scelte discrezionali dei giudici di merito e, in linea di principio, non sono sindacabili in Cassazione.
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