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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26762/2025 del 05/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2009 e 2010, recuperando a tassazione costi per royalties ritenuti solo parzialmente giustificati e negando la detrazione IVA relativa a fatture asseritamente inerenti a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società qualificata come cartiera. Aveva inoltre irrogato una sanzione per irregolarità nella registrazione di alcune fatture. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; in appello la CTR Toscana aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale della società sui costi, confermando solo le sanzioni. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti e avesse male applicato il riparto dell'onere probatorio, omettendo di valorizzare gli elementi indiziari che deponevano per la natura cartiera del fornitore e per la consapevolezza, o almeno conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte della contribuente. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla sanzione contabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società contribuente. Ha ritenuto che la CTR non si fosse attenuta ai principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell'onere della prova in materia di detrazione IVA, poiché aveva escluso la frode senza esaminare adeguatamente gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio e senza verificare se la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione inserita in un'evasione d'imposta. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi specifici, non solo la fittizietà soggettiva del fornitore o l'impossibilità di individuare il vero cedente/prestatore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode o evasione d'imposta.
  • Una volta che l'Ufficio abbia assolto tale onere probatorio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli esigibili per evitare di essere coinvolto in un'operazione fraudolenta e di essere rimasto incolpevolmente ignaro della natura inesistente dell'operazione.
  • La mera regolarità formale della fatturazione, l'esistenza apparente del fornitore, il pagamento del corrispettivo e la consegna della merce non sono, da soli, elementi sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente, potendo coesistere con un sistema fraudolento.
  • Nelle frodi IVA, il giudice di merito deve valutare in modo concreto e completo gli indici di fatto allegati dall'Ufficio; non è sufficiente un generico rilievo sulla mancata prova della partecipazione consapevole del contribuente se non si esaminano gli elementi sintomatici specifici della cartiera o della frode carosello.
  • Il riparto dell'onere della prova deve essere modulato in relazione alla struttura dell'illecito: nei casi più semplici possono bastare indici presuntivi più lineari, mentre nelle frodi articolate l'Ufficio deve allegare gli elementi caratterizzanti la catena fraudolenta e i profili di responsabilità del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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