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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26763/2025 del 05/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei compensi professionali relativi ad attività svolta in tre distinti procedimenti: separazione, esecuzione forzata e opposizione agli atti esecutivi. In sede di opposizione, il tribunale revocava parzialmente il decreto, escludendo ogni compenso per i primi due procedimenti ma riconoscendo il compenso, limitato alla sola fase di studio, per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ritenendo che la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prodotta riguardasse il solo processo esecutivo e non si estendesse automaticamente alla parentesi di cognizione rappresentata dall’opposizione ex art. 617 c.p.c. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 75 D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l’opposizione agli atti esecutivi sarebbe una fase del processo esecutivo e che l’ammissione al patrocinio avrebbe dovuto coprire anche tale giudizio; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che il tribunale non avrebbe valorizzato documenti dai quali si sarebbe desunta la conoscenza, da parte del difensore, dell’ammissione al gratuito patrocinio anche per l’opposizione agli atti esecutivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorrente non ha assolto l’onere di provare il fatto estintivo dell’obbligo di pagamento, cioè che la delibera di ammissione al patrocinio riguardasse anche il giudizio di opposizione agli atti esecutivi; la delibera prodotta era invece espressamente riferita al solo processo esecutivo. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 115/2002, chiarendo che l’applicazione del patrocinio nella fase esecutiva non opera automaticamente rispetto a ogni iniziativa successiva, soprattutto quando si tratta di una fase di cognizione autonoma, quale l’opposizione agli atti esecutivi. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non era stato individuato un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma solo contestata la valutazione delle prove documentali. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligo di pagamento grava sulla parte che lo invoca; nel caso concreto il ricorrente non ha provato che l'ammissione al patrocinio coprisse anche l'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 75 D.P.R. n. 115/2002

    l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e fase del processo e per le procedure connesse, ma la sua estensione va verificata in concreto in relazione all'atto o alla fase considerata; non opera automaticamente per una parentesi di cognizione autonoma se la delibera è riferita solo al processo esecutivo

  • art. 126 D.P.R. n. 115/2002

    la valutazione di non manifesta infondatezza dell'istanza di ammissione presuppone l'allegazione di elementi idonei in relazione alla pretesa o all'opposizione da far valere

  • art. 95 c.p.c.

    nel processo esecutivo le spese gravano sull'esecutato e non opera il principio di soccombenza tipico del processo di cognizione

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza è proprio dei processi di cognizione e non si applica, secondo la Corte, al processo esecutivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazione di legge sui profili dell'onere probatorio e del patrocinio a spese dello Stato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera mancata valorizzazione di documenti o per una diversa lettura delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, nel rispetto del requisito di specificità

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso che il ricorso fosse temerario, respingendo la domanda di condanna per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Chi invoca l'esenzione dal pagamento del compenso professionale per effetto del patrocinio a spese dello Stato deve provare che il provvedimento di ammissione copra specificamente il giudizio o la fase per cui il compenso è richiesto; una delibera riferita al solo processo esecutivo non si estende automaticamente a un'opposizione agli atti esecutivi.
  • L'opposizione agli atti esecutivi, pur inserita nel contesto dell'esecuzione, presenta una componente di cognizione autonoma: ai fini del patrocinio a spese dello Stato, occorre verificare in concreto l'ambito della delibera di ammissione e non fare affidamento su una estensione automatica.
  • Nel processo esecutivo non opera, come regola generale, il principio di soccombenza dell'art. 91 c.p.c.; il regime delle spese segue la disciplina speciale dell'art. 95 c.p.c.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio: è necessario individuare un fatto storico decisivo, specificare dove sia emerso e dimostrarne l'omessa considerazione.
  • La mancata valorizzazione di singoli documenti non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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