Cassazione Civile, Ordinanza n. 26760/2025 del 05/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una frana che aveva interessato una zona collinare e danneggiato anche una strada vicinale. Il comune, dopo avere emesso due ordinanze contingibili e urgenti per imporre ai proprietari dei terreni la predisposizione di una perizia e l'esecuzione degli interventi necessari, a fronte dell'inerzia dei destinatari aveva provveduto in proprio alla messa in sicurezza, sostenendo una spesa di euro 48.612,00 e chiedendone il rimborso ai proprietari. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le ordinanze costituissero il fondamento del diritto di credito del comune, che il giudice ordinario non potesse disapplicarle, e che il proprietario fosse comunque obbligato alla manutenzione delle ripe a monte e a valle per impedire franamenti. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4 della legge del 1865, sostenendo che il giudice ordinario non potesse sanare o integrare ordinanze emesse nei confronti del padre già deceduto, con conseguente erronea individuazione del soggetto passivo; 2) violazione dell'art. 5 della stessa legge, sostenendo che il giudice ordinario potesse comunque disapplicare le ordinanze sindacali anche quando il comune agisca in giudizio; 3) nullità per motivazione apparente o mancante sulla questione della disapplicazione; 4) nullità per omessa o apparente motivazione sulla valutazione delle eccezioni di illegittimità delle ordinanze, sostenendo che la frana non avesse interessato il proprio terreno a monte; 5) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'assenza di frana sul terreno di sua proprietà; 6) omesso esame del fatto decisivo che la strada fosse vicinale ad uso pubblico, con conseguente diversa disciplina degli oneri di manutenzione. Il comune ha resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, chiarendo che il giudice ordinario può disapplicare un atto amministrativo solo quando esso sia un mero antecedente logico della pretesa e non il suo fondamento; nella specie, invece, le ordinanze contingibili e urgenti costituivano proprio il titolo del credito vantato dal comune per il rimborso delle spese sostenute a causa dell'inerzia dei privati, sicché la disapplicazione era preclusa. Ha inoltre escluso che vi fosse stata un'indebita "sanatoria" delle ordinanze, osservando che l'erede subentra nella posizione del de cuius e che gli atti già notificati al precedente proprietario non dovevano essere rinnovati. Ha dichiarato inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo, perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi istruttori; ha anche rilevato la presenza di una doppia decisione conforme che precludeva la censura di vizio motivazionale. In ogni caso ha confermato che, in base agli accertamenti di merito, i proprietari dei terreni a monte e a valle erano tenuti a mantenere le ripe per evitare franamenti e che la natura della strada non escludeva la responsabilità posta a base della richiesta di rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame, rilevando che i motivi che mirano a una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione.
art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario non può tradursi nell'annullamento o modifica del provvedimento; opera solo nei limiti della questione pregiudiziale tecnica e non quando l'atto costituisca il fondamento del diritto azionato.
art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
La disapplicazione è ammessa anche nei giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma soltanto se l'atto illegittimo è mero antecedente logico della domanda e sia affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti.
art. 31 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale
La norma è letta come fonte dell'obbligo dei proprietari dei fondi laterali di impedire franamenti e cedimenti della sede stradale.
art. 30 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato insieme all'art. 31 per le opere di sostegno e mantenimento connesse alla sicurezza stradale.
art. 3 d.l. luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446
Per le strade vicinali soggette a pubblico transito il comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione entro limiti percentuali predeterminati.
art. 51 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
La riparazione e conservazione delle strade vicinali è posta a carico di chi ne fa uso per recarsi alla propria proprietà, salva una quota di concorso del municipio nei casi previsti.
art. 348-ter c.p.c.
La presenza di una doppia conforme di merito preclude il ricorso per cassazione per vizio di motivazione nei limiti previsti dalla norma.
art. 702-bis c.p.c.
È richiamato come rito introduttivo del giudizio promosso dal comune.
Massime di principio
- Il giudice ordinario può disapplicare un atto amministrativo anche quando sia parte la pubblica amministrazione, ma solo se l'atto è rilevante come mero antecedente logico della domanda e non come titolo costitutivo del diritto azionato.
- Quando la pretesa della pubblica amministrazione a ottenere il rimborso di spese sostenute si fonda su ordinanze contingibili e urgenti rimaste ineseguite, la legittimità di tali ordinanze non può essere rimessa in discussione in via di disapplicazione dal giudice ordinario.
- L'erede subentra nella posizione giuridica del de cuius anche quanto agli atti amministrativi già notificati al precedente proprietario; la notificazione al dante causa non impone necessariamente una nuova notificazione per rendere efficace il provvedimento nei confronti dell'erede.
- In presenza di doppia decisione conforme di merito, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c..
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento congruo e coerente.
- I proprietari dei fondi laterali a una strada devono mantenere le ripe a monte e a valle in condizioni tali da prevenire franamenti o cedimenti del corpo stradale; tale obbligo può fondare la responsabilità per le spese sostenute dall'ente pubblico per la messa in sicurezza.
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