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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14617/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di un cittadino bangladese diretta all'accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro tale decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. La Corte non esamina nel merito tali motivi, perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale apposta in calce al ricorso: pur indicando gli estremi del decreto impugnato e una data del mandato successiva al deposito del provvedimento, la procura non conteneva una certificazione espressa da parte del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto, limitandosi alla formula 'Visto per autentica'. In applicazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, tale mancanza comporta inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese di merito, limitandosi a depositare memoria per l'eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura speciale successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non vi è stata decisione sul merito delle domande di protezione internazionale. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'amministrazione intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    Per il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi nei procedimenti in materia di protezione internazionale è richiesta una procura speciale con indicazione esplicita della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento e con certificazione del difensore anche su tale posteriorità, oltre che sull'autenticità della sottoscrizione.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Costituiscono il parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale e più rigoroso per la procura speciale al ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto non contrastante con tali parametri il requisito di specialità della procura previsto dall'art. 35-bis, comma 13.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    Sono richiamati come parametri eurounitari considerati dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità del requisito della procura.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Sono richiamati come parametri eurounitari considerati dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità del requisito della procura.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Sono richiamati come parametri convenzionali considerati dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità del requisito della procura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data di rilascio e la data deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La certificazione richiesta dalla norma non si esaurisce nell'autenticazione della sottoscrizione della parte: il difensore deve attestare anche la posteriorità della data di conferimento della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento.
  • La mancata certificazione della posteriorità della procura integra una causa speciale di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite.
  • Nei giudizi in materia di protezione internazionale, la Corte può rilevare d'ufficio il difetto formale della procura speciale prima di esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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