Cassazione Civile, Ordinanza n. 11772/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato un avviso di recupero crediti emesso da Roma Capitale per euro 294,32, collegato a una precedente ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione del codice della strada. L'ordinanza era stata opposta dinanzi al Giudice di pace, che aveva rigettato l'opposizione; il Tribunale, investito dell'appello, aveva ritenuto applicabile l'art. 2953 c.c., con conseguente conversione della prescrizione quinquennale in decennale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 28 l. n. 689/1981, 2953 c.c. e 615 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente equiparato il regime delle sanzioni amministrative a quello delle sanzioni tributarie e avesse quindi escluso illegittimamente l'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, una volta formatosi il giudicato sulla sentenza che rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il titolo azionato dalla pubblica amministrazione è soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché il diritto originario alla sanzione, prima soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, viene sostituito dal diritto di eseguire il comando contenuto nel titolo giudiziale definitivo. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di euro 900,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dando atto, inoltre, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prescrizione quinquennale
La pretesa sanzionatoria amministrativa originaria è soggetta a prescrizione quinquennale.
conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale
Il diritto risultante da un titolo giudiziale passato in giudicato si prescrive in dieci anni, poiché il giudicato sostituisce la pretesa originaria con il diritto di eseguire l'ordine del giudice.
È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella contestazione dell'avviso di recupero crediti.
È la base del procedimento camerale di definizione del ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il credito sanzionatorio della pubblica amministrazione sia stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non opera più la prescrizione quinquennale propria della sanzione amministrativa, ma la prescrizione decennale dell'art. 2953 c.c.
- Il passaggio in giudicato della decisione che conferma l'ordinanza-ingiunzione trasforma la pretesa originaria in un diritto all'esecuzione del titolo giudiziale definitivo.
- La disciplina del giudicato ex art. 2953 c.c. si applica anche ai titoli formati nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, in modo analogo a quanto avviene per il giudicato sul rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale.
- La contestazione della prescrizione non può essere accolta quando il termine applicabile decorre dalla formazione del titolo giudiziale definitivo e non dalla data dell'originaria violazione amministrativa.
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