Cassazione Civile, Ordinanza n. 10297/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice, quale mandataria di una banca, per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti di trasferimento immobiliare compiuti da due fideiussori in favore della loro madre. In particolare, un fideiussore aveva ceduto la nuda proprietà di un appartamento e l'altro la piena proprietà di due garage. La creditrice sosteneva che tali atti avessero ridotto la garanzia patrimoniale del credito già esistente, poi accertato anche con decreto ingiuntivo. I convenuti avevano resistito deducendo, tra l'altro, l'estinzione della fideiussione per mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c. e l'asserito abuso del diritto di agire in revocatoria. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 1957 c.c., assumendo che la banca non avesse agito tempestivamente e che non vi fosse stato idoneo riconoscimento del credito; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, cioè eventus damni, scientia damni e, per gli atti onerosi, la consapevolezza del terzo; 3) analoghe censure in relazione alla posizione della madre acquirente, con richiesta sostanziale di rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non idoneo a contrastare l'orientamento secondo cui, in caso di fideiussione a prima richiesta, è sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., senza necessità di proporre la domanda giudiziale entro il termine. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché formulati in modo generico, senza individuare specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate e senza indicare fatti decisivi realmente omessi; le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. È stata inoltre rilevata la doppia conforme, con ulteriore preclusione al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
In presenza di fideiussione a prima richiesta, è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento per evitare la decadenza; non è necessario che il termine sia rispettato mediante proposizione della domanda giudiziale.
L'azione revocatoria richiede la verifica dei presupposti dell'atto dispositivo, dell'eventus damni e della scientia damni; per gli atti a titolo oneroso rileva anche la consapevolezza del terzo.
Gli atti dispositivi sono valutati in rapporto alla garanzia patrimoniale generica del creditore, che non deve essere pregiudicata.
Il motivo di ricorso deve contenere argomentazioni giuridiche idonee a confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; in difetto è inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve investire l'impostazione giuridica della decisione, non la mera ricostruzione dei fatti; il vizio motivazionale è precluso in caso di doppia conforme salvo deduzione specifica della divergenza tra le due decisioni.
In presenza di sentenza doppiamente conforme, il vizio di motivazione non è deducibile se non si indica specificamente in cosa la motivazione di appello differisca da quella di primo grado.
Ricorrendone i presupposti, può essere liquidata una somma equitativa a titolo sanzionatorio in favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che sarebbero errate, limitandosi a riproporre la ricostruzione dei fatti o a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve colpire l'impostazione giuridica seguita dal giudice di merito nella selezione e interpretazione delle norme applicabili, non il solo esito fattuale della decisione.
- In presenza di sentenza di merito doppiamente conforme, il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente la diversità tra le due motivazioni; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per evitare la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. nelle fideiussioni a prima richiesta, è sufficiente una tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale entro il termine.
- L'azione revocatoria ordinaria presuppone l'accertamento del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore e della consapevolezza del debitore; per gli atti onerosi occorre anche la partecipazione consapevole del terzo beneficiario.
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