Cassazione Civile, Ordinanza n. 16024/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dal furto di un'autovettura assicurata contro furto e incendio. La società assicurata chiedeva l'indennizzo previsto in polizza, deducendo di avere acquistato il veicolo, di averlo assicurato presso una compagnia poi assorbita dalla resistente, di aver subito il furto e di aver denunciato l'evento, producendo la documentazione richiesta. La compagnia opponeva sia una eccezione di nullità per reticenza, sia soprattutto la non operatività della garanzia per mancata consegna della documentazione relativa al sistema satellitare di protezione previsto in polizza. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo che, pur essendo stato installato il dispositivo e pur essendo stato trasmesso il certificato dal tecnico installatore, l'assicurata non avesse provato di aver inviato essa stessa la documentazione alla compagnia. In cassazione la società assicurata ha dedotto: nullità/vessatorietà della clausola di esclusione; erronea applicazione della clausola, perché l'installazione e la trasmissione del certificato da parte del tecnico avevano già soddisfatto la ratio di riduzione del rischio; violazione della buona fede per aver la compagnia taciuto per anni la presunta mancanza documentale e per aver istruito comunque il sinistro; ulteriore erronea applicazione della clausola per avere la corte territoriale valorizzato un adempimento meramente formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbendo i primi tre. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione. La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero considerato correttamente il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto: l'obbligo di trasmissione del certificato era stato di fatto soddisfatto dal tecnico installatore, la compagnia aveva ricevuto il certificato, aveva incassato i premi per anni e non aveva mai contestato in precedenza la mancata trasmissione da parte dell'assicurata né aveva allegato un interesse apprezzabile a pretendere una duplicazione formale dell'adempimento. Restano riservate al giudice di rinvio le questioni di merito sulla prova del furto e su eventuali ulteriori profili di corresponsabilità dell'assicurata.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola di polizza, ma la Corte decide la causa su buona fede e interpretazione della garanzia, non sulla nullità
richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità della clausola, senza accoglimento espresso su questo punto
esprime il dovere di correttezza nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio; la sua violazione può integrare inadempimento
il riferimento è stato definito incongruo rispetto alla fase esecutiva del contratto; la Corte lo espunge dal ragionamento decisorio
impone l'esecuzione del contratto secondo buona fede e, insieme all'art. 1175 c.c., impone reciproca lealtà e salvaguardia degli interessi della controparte
richiamato in relazione all'orientamento per cui le clausole che delimitano il rischio assicurato non richiedono specifica approvazione per iscritto
richiamato come norma sul ricorso per cassazione nei motivi proposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Le clausole di polizza che subordinano l'operatività della garanzia all'adozione di specifiche misure di sicurezza non sono, di regola, clausole limitative della responsabilità da approvare separatamente, ma clausole che delimitano il rischio assicurato e il contenuto della garanzia.
- Quando la clausola mira a ridurre il rischio mediante una misura di sicurezza, non può essere interpretata in modo puramente formalistico: se la misura è stata in concreto adottata e la documentazione è comunque pervenuta all'assicuratore, occorre verificare se la funzione della clausola sia stata sostanzialmente realizzata.
- Nei rapporti contrattuali, gli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono un dovere reciproco di correttezza e lealtà: la parte che conosce l'avvenuto adempimento sostanziale e per anni non contesta una presunta irregolarità non può poi opporre in modo coerente un mero inadempimento formale, se non allega un apprezzabile interesse alla formalità richiesta.
- La violazione della correttezza e buona fede può integrare di per sé un inadempimento contrattuale, anche senza prova di un intento pregiudizievole specifico.
- Nel giudizio di legittimità, la censura può essere accolta quando la corte di merito trascuri di confrontarsi con la funzione concreta della clausola contrattuale e con il comportamento complessivo delle parti nell'esecuzione del rapporto.
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