Sentenza n. 77/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di esclusione ex art. 90 del d.lgs. n.36 del 2023 del -OMISSIS-, con cui la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara CIG -OMISSIS-; - della comunicazione del provvedimento di esclusione del -OMISSIS-, con cui la S.U.A. ha disposto l'esclusione della ricorrente; -della nota dell'-OMISSIS- del Settore -OMISSIS- della Città Metropolitana di Reggio Calabria con cui è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente; - per quanto possa occorrere, della segnalazione all’Anac del -OMISSIS- da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 96, comma 15 e 222 del d.lgs. n.36 del 2023 a carico della ricorrente; - per quanto possa occorrere, di tutti gli atti posti a base di gara, nonché di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell'istruttoria condotta dall'amministrazione resistente conclusasi con il provvedimento di esclusione della ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente; - di ogni altro atto successivo, connesso e/o collegato, anche ove non conosciuto, ove lesivo della posizione della ricorrente, con particolare riguardo: 1) al provvedimento di aggiudicazione ove medio tempore intervenuto e, comunque, non notificato alla ricorrente o diversamente comunicato; 2) al contratto d'appalto ove medio tempore stipulato e, comunque, non conosciuto dall'odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per grave illecito professionale, con contestuale segnalazione all’ANAC
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’esclusione disposta ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. 36/2023, nonché la relativa segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aveva valorizzato tre vicende: la risoluzione di un precedente contratto stipulato da un raggruppamento temporaneo, del quale l’impresa era mandante; una ulteriore risoluzione contrattuale non dichiarata in sede di gara e risultante dal Casellario ANAC; la revoca di una precedente aggiudicazione, conseguente alla rinuncia alla stipula e alla mancata produzione della documentazione necessaria. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96, comma 15, 98, 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 3 e 21-quinquies l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di contraddittorio, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Ha sostenuto, in particolare, che le risoluzioni non fossero imputabili all’impresa, che la prima riguardasse prestazioni non ancora iniziate dalla mandante, che le vicende fossero sub iudice, che l’omessa dichiarazione della seconda risoluzione non integrasse una falsa dichiarazione e che la revoca dell’aggiudicazione fosse dipesa da circostanze sopravvenute e imprevedibili. Ha inoltre lamentato la mancata instaurazione del contraddittorio sulla seconda risoluzione, conosciuta dalla stazione appaltante nel corso dell’istruttoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la lesione delle garanzie partecipative, rilevando che l’impresa, pur conoscendo la seconda risoluzione e avendo già promosso contestazioni giudiziali, non l’aveva dichiarata né in sede di gara né nelle proprie controdeduzioni. La nuova vicenda emersa nel corso dell’istruttoria è stata considerata un approfondimento e un elemento di conferma di un quadro indiziario già delineato, non tale da imporre una nuova comunicazione di avvio. Inoltre, le osservazioni dell’impresa risultavano comunque conoscibili attraverso l’annotazione ANAC e gli atti disponibili. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la stazione appaltante disponesse di un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità professionale e che il sindacato giurisdizionale fosse limitato alla verifica della non pretestuosità, dell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento. Le risoluzioni contrattuali, supportate da provvedimenti amministrativi, annotazioni ANAC e contestazioni di gravi e reiterati inadempimenti, costituivano mezzi di prova adeguati ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023. La posizione di mandante nel raggruppamento non escludeva la rilevanza della prima risoluzione, poiché le imprese riunite rispondevano solidalmente verso la stazione appaltante. L’omessa dichiarazione della seconda risoluzione non è stata qualificata come causa automatica di esclusione o come falsa dichiarazione autonoma, ma come condotta rilevante ai fini della trasparenza dichiarativa e del giudizio complessivo di affidabilità. Anche la revoca della precedente aggiudicazione poteva essere considerata, sebbene non decisiva da sola, quale ulteriore elemento sintomatico. La pendenza dei giudizi civili e dei ricorsi contro le annotazioni ANAC non impediva alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità dell’operatore, né la obbligava ad attendere la definizione dei contenziosi. Il provvedimento di esclusione è stato ritenuto adeguatamente motivato quanto alla sussistenza degli elementi dell’illecito, alla loro incidenza sull’affidabilità e agli adeguati mezzi di prova. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. c) d.lgs. 36/2023
Individua la disciplina della procedura di gara cui l’impresa aveva partecipato; la norma è richiamata nella ricostruzione della fattispecie.
art. 95, comma 1, lett. e) d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento della causa di esclusione connessa alla sussistenza di un grave illecito professionale.
art. 96, comma 15 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base normativa della segnalazione all’ANAC relativa alla vicenda dichiarativa e all’esclusione.
L'esclusione di un operatore economico ... è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
La stazione appaltante deve verificare cumulativamente la sussistenza di elementi sufficienti, l’incidenza sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore e l’esistenza di adeguati mezzi di prova; il provvedimento di esclusione deve motivare su tutte e tre le condizioni. Le risoluzioni per inadempimento costituiscono mezzi di prova adeguati e l’eventuale impugnazione deve essere considerata, ma non impedisce la valutazione.
art. 98, comma 3, lett. b) d.lgs. 36/2023
Consente di valorizzare, quale condotta rilevante ai fini del grave illecito professionale, anche l’omissione di informazioni pertinenti e concretamente idonee a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante.
art. 98, comma 3, lett. c) d.lgs. 36/2023
Condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento.
Le risoluzioni contrattuali per gravi o reiterati inadempimenti possono integrare elementi del grave illecito professionale, specie quando rivelino una persistente carenza professionale.
art. 98, comma 4 d.lgs. 36/2023
La gravità deve essere valutata considerando il bene giuridico leso, l’entità della lesione e il tempo trascorso, anche in rapporto alle modifiche organizzative dell’impresa.
art. 98, comma 6 d.lgs. 36/2023
Individua gli adeguati mezzi di prova; per le carenze esecutive rilevano l’intervenuta risoluzione per inadempimento, la condanna al risarcimento o conseguenze comparabili.
art. 98, comma 7 d.lgs. 36/2023
Impone alla stazione appaltante di valutare i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali motivando sulla loro idoneità a incidere sull’affidabilità; la loro impugnazione non paralizza la valutazione.
art. 98, comma 8 d.lgs. 36/2023
Richiede che l’esclusione sia motivata in relazione a tutte le condizioni previste dal comma 2; il TAR ha ritenuto tale obbligo rispettato.
È richiamato quale base normativa della segnalazione all’ANAC.
È invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione dell’esclusione.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla revoca dell’aggiudicazione, ma non è stato ritenuto decisivo per escludere la rilevanza della vicenda nel giudizio complessivo di affidabilità.
Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve accertare e motivare cumulativamente la sussistenza di elementi sufficienti, l’idoneità dell’illecito a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore e l’esistenza di adeguati mezzi di prova.
- La valutazione dell’affidabilità professionale appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della non pretestuosità e dell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa né riesaminare nel merito ogni singola vicenda contrattuale.
- L’omessa dichiarazione di una vicenda potenzialmente rilevante non costituisce automaticamente, da sola, una causa di esclusione per falsa dichiarazione, ma può integrare una condotta rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023 e concorrere al giudizio di non affidabilità quando l’informazione sia pertinente e idonea a influenzare la decisione della stazione appaltante.
- La pendenza di un giudizio volto a contestare una risoluzione contrattuale o un’annotazione ANAC non impedisce alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità dell’operatore, purché tenga conto dell’impugnazione nell’ambito della propria valutazione complessiva; non è necessario attendere la definizione del contenzioso.
- Nel raggruppamento temporaneo, la posizione di mandante non esclude automaticamente la rilevanza, ai fini dell’affidabilità professionale, delle carenze riferite al raggruppamento nel suo complesso quando sussista un vincolo di responsabilità solidale verso la stazione appaltante.
- L’emersione istruttoria di ulteriori elementi che si limitino a corroborare un quadro indiziario già sottoposto al contraddittorio non impone necessariamente una nuova comunicazione di avvio del procedimento; questa è necessaria, invece, quando i nuovi fatti modifichino in modo sostanziale il quadro indiziario.
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