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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15404/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione ha rettificato la rendita di un’unità immobiliare a destinazione speciale/particolare, censita in categoria D, rideterminando la rendita proposta dalla contribuente nell’ambito della procedura DOCFA. La società ha impugnato l’atto davanti ai giudici tributari sostenendo, in sintesi, che: a) l’Ufficio non avrebbe effettuato una vera stima diretta dell’immobile con sopralluogo; b) l’avviso non avrebbe spiegato perché fosse stata attribuita una rendita superiore a quella risultante dalla perizia e dalla stima tecnica prodotte dalla contribuente, fondate sui costi effettivi di costruzione; c) la motivazione dell’atto sarebbe stata insufficiente, anche perché uno degli immobili richiamati a confronto sarebbe stato soppresso; d) la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello concernente il merito della correttezza della rendita proposta e, comunque, avrebbe trascurato il fatto decisivo rappresentato dai costi effettivi di costruzione dell’immobile. La Corte di cassazione esamina i motivi relativi a omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo, violazione delle norme catastali sulla stima diretta e difetto di motivazione dell’avviso. Ritiene fondato il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla correttezza della rendita proposta, assorbito il secondo; rigetta invece gli ulteriori motivi, affermando che nella specie l’avviso era adeguatamente motivato e che la stima diretta per immobili speciali può essere effettuata senza sopralluogo, sulla base di dati tecnici e documentali. La decisione di merito è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla correttezza della rendita catastale proposta dalla contribuente; dichiara assorbito il secondo motivo; rigetta il terzo e il quarto motivo, ritenendo infondate le doglianze sulla pretesa insussistenza della stima diretta, sulla mancanza di sopralluogo e sul difetto di motivazione dell’avviso. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia va dedotto come nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., quando manchi del tutto la decisione sul motivo o sul capo di domanda ritualmente devoluto

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare su tutte le domande, eccezioni e motivi ritualmente proposti; la sua violazione integra omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    è richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle decisioni tributarie

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel quadro delle regole del processo tributario in appello

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    serve per censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita è determinata con stima diretta per singola unità

  • art. 30 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato nel quadro della disciplina della stima catastale

  • artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142/1949

    distinguono, nel procedimento indiretto di stima, tra valore di mercato e costo di ricostruzione con coefficiente di riduzione rapportato allo stato attuale dell’immobile

  • art. 1, comma 244, L. n. 190/2014

    la disposizione rende applicabili, nelle more della revisione del catasto, le istruzioni della circolare n. 6/2012 ai profili tecnico-estimativi della determinazione della rendita

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice di merito ometta del tutto di decidere su una domanda, eccezione o motivo ritualmente proposto; non può essere confusa con una motivazione insufficiente o non persuasiva, che va dedotta come vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione, il fatto decisivo omesso deve essere un fatto storico specifico, oggetto di discussione tra le parti e idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia.
  • In materia di classamento catastale di immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita va determinata mediante stima diretta della singola unità immobiliare; tale stima può avvenire con procedimento diretto fondato sul reddito ordinario oppure con procedimento indiretto fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione depurato dal deprezzamento.
  • La stima diretta catastale non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo l’Amministrazione basarsi su elementi documentali e tecnici specifici e mirati, purché coerenti con la natura peculiare del bene.
  • Quando la rendita è rettificata in esito a procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è normalmente soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi considerati e della classe attribuita; una motivazione più analitica è necessaria solo se l’Ufficio disattende concretamente gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente.
  • Il richiamo a immobili similari o a prontuari di settore, in un contesto di beni peculiari e non agevolmente comparabili sul mercato, può costituire supporto tecnico della valutazione ma non trasforma necessariamente il procedimento in una stima comparativa, né incide di per sé sulla sufficienza motivazionale dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieCatastroContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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