Cassazione Civile, Ordinanza n. 29644/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa in base a un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1990 dal dante causa della ricorrente. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo nullo o illecito il mutuo perché simulato, in quanto la somma non sarebbe stata effettivamente trasferita ma solo utilizzata per ripianare pregresse esposizioni debitorie. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, reputando valido ed efficace il titolo esecutivo. Con il ricorso per cassazione la parte opponente ha dedotto, in sostanza, che: 1) al mutuo del 1990 non fosse applicabile la disciplina del T.U.B., entrato in vigore solo nel 1993; 2) il mutuo destinato a ripianare debiti pregressi fosse simulato, in frode alla legge o nullo per causa illecita, configurando un pagamento anomalo; 3) l'applicazione del T.U.B. violasse il principio di irretroattività della legge; 4) la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale non fosse estensibile ai contratti anteriori al T.U.B. e, comunque, un mutuo fondiario di scopo sarebbe nullo se destinato a estinguere passività pregresse.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il nucleo centrale del ricorso. Ha affermato che è lecita la stipula di un mutuo fondiario anche per ripianare pregresse esposizioni debitorie e che la mancata consegna materiale della somma non esclude la datio rei giuridica, essendo sufficiente l'accredito in conto e la costituzione della disponibilità in capo al mutuatario; l'impiego delle somme per estinguere il debito precedente è compatibile con una causa lecita. Ha inoltre precisato che la sentenza d'appello aveva solo escluso l'applicabilità della disciplina speciale del mutuo fondiario al contratto in questione, ma non ne aveva tratto invalidità del titolo. Di conseguenza, il secondo motivo è stato rigettato e gli altri motivi sono stati assorbiti o ritenuti irrilevanti perché fondati su una premessa non decisiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati per definire la disciplina del mutuo; la Corte considera sufficiente, ai fini del mutuo, l'accredito delle somme con messa a disposizione del mutuatario.
artt. 1325, 1341, 1343, 1414, 1418 c.c.
Evocati dalla ricorrente per sostenere la nullità o simulazione del contratto; la Corte esclude che il mutuo per ripianamento debiti pregressi sia nullo o simulato per ciò solo.
Richiamati in relazione alla disciplina del mutuo fondiario; la Corte rileva che la loro applicabilità ratione temporis non muta l'esito, poiché la sentenza d'appello aveva comunque escluso l'operatività della disciplina speciale.
Invocato per il principio di irretroattività; la Corte non accoglie la censura perché reputa non decisiva la questione temporale.
t.u. n. 646 del 1905
Richiamato quale disciplina previgente del mutuo fondiario; la Corte non ravvisa nullità del contratto per il fatto che fosse anteriore al T.U.B.
art. 17 d.P.R. n. 7 del 21.01.1976
Citato dalla ricorrente senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva, ritenendo assorbita la censura.
t.u. n. 492 del 16.10.1975
Citato dalla ricorrente senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva, ritenendo assorbita la censura.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma del vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il mutuo stipulato per estinguere o ripianare pregresse esposizioni debitorie non è nullo per difetto di causa, né può essere qualificato come simulato o come mero pactum de non petendo, se le somme sono accreditate e rese disponibili al mutuatario.
- Nel contratto di mutuo la datio rei può realizzarsi anche mediante accredito in conto corrente con disponibilità giuridica della somma, senza necessità di un trasferimento materiale del denaro.
- La destinazione della somma mutuata a finalità diverse da quelle fondiarie può incidere, se del caso, sull'operatività della disciplina speciale del mutuo fondiario, ma non comporta automaticamente la nullità del contratto.
- Quando la decisione d'appello esclude la disciplina speciale del mutuo fondiario, le censure basate solo sull'inapplicabilità di tale disciplina possono risultare irrilevanti se non incidono sulla validità del titolo o della causa del mutuo.
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