Cassazione Penale, Sentenza n. 30564/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza diretta ad applicare la disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra due sentenze di patteggiamento rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. La difesa sosteneva che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, la richiesta non era una riproposizione della precedente istanza di riconoscimento della continuazione, ma una domanda fondata sull'art. 188 disp. att. c.p.p. (procedura speciale per più sentenze di patteggiamento), per la quale sarebbe stato necessario seguire lo specifico schema procedurale previsto dalla norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la domanda fosse, nel merito, equivalente alla precedente e che non risultasse soddisfatta la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. (in particolare non risultava che l'istanza fosse stata trasmessa al pubblico ministero con il relativo consenso o dissenso formale). Pertanto l'istanza è stata considerata mera riproposizione di richiesta già rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal giudice dell'esecuzione per dichiarare inammissibile una istanza che costituisce mera riproposizione di una precedente richiesta già rigettata.
"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta."
La Corte interpreta la norma come procedura speciale applicabile quando le sentenze sono pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; richiede che la richiesta sia proposta secondo lo schema procedurale previsto, con espressione formale di consenso o dissenso del pubblico ministero, consentendo comunque al giudice di valutare la fondatezza del dissenso.
Norma sostanziale sulla continuazione dei reati: la Corte osserva che la domanda di applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. e la domanda ex art. 188 disp. att. c.p.p. sono, quanto al merito, equivalenti, e che l'art. 188 costituisce una modalità speciale per i casi di patteggiamento multiplo.
Norma che disciplina il patteggiamento; la presenza di sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 è il presupposto per l'applicazione della procedura speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.
Richiamato come norma procedurale collegata all'istanza di applicazione della disciplina dell'art. 81 c.p. in sede esecutiva; la Corte sottolinea che le istanze proposte ai sensi dell'art. 671 e dell'art. 188 sono sovrapponibili nel merito.
Norma che consente la condanna per spese e per l'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Quando si tratta di più sentenze di patteggiamento rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la domanda per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione deve rispettare lo schema procedurale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: occorre che sia acquisito il consenso o il dissenso formale del pubblico ministero.
- Sotto il profilo sostanziale le domande ex art. 81 c.p. e quelle ex art. 188 disp. att. c.p.p. sono equivalenti; l'art. 188 è la forma speciale prevista per i casi di patteggiamento multiplo e, se non correttamente seguita, rende l'istanza inammissibile.
- Il giudice dell'esecuzione mantiene il potere di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali (inclusa l'identità del disegno criminoso) e può ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero se ne valuta la non fondatezza.
- La riproposizione di una istanza già rigettata, senza che emergano fatti o profili procedurali nuovi e senza osservanza delle forme richieste dalla legge, è inammissibile e può comportare condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In caso di dubbi procedurali, prima di proporre istanze in sede esecutiva relative a più sentenze di patteggiamento, è fondamentale trasmettere l'istanza al pubblico ministero e registrare il suo consenso o dissenso formale, al fine di evitare l'inammissibilità.
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