Cassazione Civile, Ordinanza n. 07816/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il proprietario di un locale commerciale in condominio agiva lamentando il grave degrado dell'immobile, che sosteneva dipendere dall'omessa manutenzione di impianti, rete fognaria e colonne di scarico da parte del condominio. Deduceva di non aver potuto utilizzare il bene sin dalla data di acquisto e chiedeva: in via principale, la condanna del condominio a eseguire i lavori di ristrutturazione oppure a corrispondere le somme necessarie; in subordine, il pagamento di una somma mensile per il mancato godimento del locale. Il tribunale aveva riconosciuto un risarcimento in misura ridotta; la corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale del condominio sia l'appello incidentale dell'attore. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 1226 e 1227 c.c. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che il danno non potesse essere liquidato equitativamente perché la CTU avrebbe fornito tutti gli elementi per la quantificazione e che il richiamo al concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. fosse stato introdotto d'ufficio senza eccezione di parte e senza contraddittorio. Con il secondo motivo contestava inoltre il rigetto dell'appello incidentale sul dies a quo dell'inutilizzabilità del locale, denunciando nuovamente il rilievo officioso dell'art. 1227, comma 2, c.c., la lesione del contraddittorio e un'erronea valutazione delle prove, con riferimento anche all'art. 2051 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla liquidazione equitativa del danno, perché diretta a ottenere una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio senza rispettare l'onere di autosufficienza. Ha giudicato infondate le doglianze sul contraddittorio, osservando che già il primo giudice aveva valorizzato la condotta del danneggiato in termini riconducibili all'art. 1227, comma 2, c.c., sicché la corte d'appello si era limitata a confermare tale impostazione senza introdurre d'ufficio una nuova questione. Ha inoltre rilevato, solo per completezza, la mancata trascrizione nel ricorso delle difese e dell'appello incidentale, ostativa al vaglio delle censure. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il tentativo di ottenere un riesame del materiale istruttorio e infondato il richiamo alla violazione del contraddittorio. Non ha provveduto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione come nuovo apprezzamento del merito; la censura è inammissibile se mira a sostituire la valutazione del giudice di merito sulla base della CTU.
La riduzione del risarcimento per danni evitabili dal creditore può essere desunta dal giudice quando la fattispecie emerga dagli atti e dalla motivazione di merito; nel caso concreto era già stata valorizzata dal primo giudice la condotta del danneggiato che aveva aggravato il pregiudizio.
Non vi è violazione del contraddittorio quando il giudice d'appello si limita a ribadire una qualificazione già posta dal primo giudice, senza introdurre una questione nuova officiosamente.
La norma è evocata dal ricorrente in relazione alla responsabilità per custodia del condominio, ma la Corte non sviluppa una autonoma regula iuris su tale disposizione, limitandosi a respingere le censure di merito e di rito.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la riproduzione, almeno per i passaggi essenziali, degli atti e delle difese rilevanti, pena l'impossibilità di verificare la fondatezza delle censure.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
All'esito del rigetto, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La censura in cassazione contro la liquidazione equitativa del danno è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a una nuova valutazione del compendio istruttorio o della consulenza tecnica d'ufficio.
- Il giudice può applicare l'art. 1227, comma 2, c.c. quando dagli atti emerga che il danneggiato abbia omesso di attivarsi per evitare o contenere l'aggravamento del danno; non occorre una nuova questione se la fattispecie è già stata sostanzialmente valorizzata dal primo giudice.
- Non sussiste violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. se il giudice di appello si limita a confermare una qualificazione giuridica già implicitamente o espressamente posta a base della decisione di primo grado.
- In cassazione è precluso il riesame del merito e delle prove quando il motivo si risolva nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso deve essere autosufficiente e contenere la riproduzione dei passaggi essenziali degli atti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07751/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07752/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07758/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07759/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07765/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →