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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32127/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro un precetto per il rilascio di alcuni terreni assegnati in sede di scioglimento di comunione, un interveniente volontario aveva chiesto di accertare in suo favore l'usucapione dei lotti. Il tribunale aveva rigettato sia l'opposizione sia la domanda di usucapione; la corte d'appello aveva poi respinto l'appello dell'interveniente ritenendo la domanda improponibile perché già rigettata con precedente sentenza passata in giudicato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione degli artt. 2909, 1143, 2728 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la precedente decisione considerata ostativa era stata resa nell'ambito di una procedura esecutiva, aveva natura meramente di rito e non conteneva alcuna statuizione decisoria idonea a passare in giudicato; pertanto, la formula di rigetto in essa contenuta sarebbe stata abnorme e non opponibile come giudicato.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo nel merito perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorrente, pur allegando la notificazione del provvedimento impugnato, non aveva depositato nel termine di legge la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Né poteva operare il principio che salva la procedibilità quando la notifica del ricorso sia avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché nel caso concreto la sentenza era stata pubblicata il 10 settembre 2021 e il ricorso notificato il 24 gennaio 2022, oltre tale termine. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è adempimento richiesto a pena di improcedibilità, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione dei principi giurisprudenziali che escludono il vizio in presenza di tempestiva notificazione del ricorso rispetto alla pubblicazione della decisione.
  • Il principio che consente di evitare l'improcedibilità per mancata produzione della sentenza notificata opera solo se la notificazione del ricorso per cassazione è intervenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Se il ricorso è dichiarato improcedibile e le parti intimate non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta però fermo l'onere del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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