Cassazione Civile, Ordinanza n. 32127/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro un precetto per il rilascio di alcuni terreni assegnati in sede di scioglimento di comunione, un interveniente volontario aveva chiesto di accertare in suo favore l'usucapione dei lotti. Il tribunale aveva rigettato sia l'opposizione sia la domanda di usucapione; la corte d'appello aveva poi respinto l'appello dell'interveniente ritenendo la domanda improponibile perché già rigettata con precedente sentenza passata in giudicato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione degli artt. 2909, 1143, 2728 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la precedente decisione considerata ostativa era stata resa nell'ambito di una procedura esecutiva, aveva natura meramente di rito e non conteneva alcuna statuizione decisoria idonea a passare in giudicato; pertanto, la formula di rigetto in essa contenuta sarebbe stata abnorme e non opponibile come giudicato.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo nel merito perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorrente, pur allegando la notificazione del provvedimento impugnato, non aveva depositato nel termine di legge la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Né poteva operare il principio che salva la procedibilità quando la notifica del ricorso sia avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché nel caso concreto la sentenza era stata pubblicata il 10 settembre 2021 e il ricorso notificato il 24 gennaio 2022, oltre tale termine. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia di giudicato della precedente decisione; la Corte non entra nel merito della doglianza per improcedibilità
richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge; non esaminato nel merito
richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge; non esaminato nel merito
richiamato dal ricorrente per contestare la formazione del giudicato; non esaminato nel merito
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di improcedibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è adempimento richiesto a pena di improcedibilità, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione dei principi giurisprudenziali che escludono il vizio in presenza di tempestiva notificazione del ricorso rispetto alla pubblicazione della decisione.
- Il principio che consente di evitare l'improcedibilità per mancata produzione della sentenza notificata opera solo se la notificazione del ricorso per cassazione è intervenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- Se il ricorso è dichiarato improcedibile e le parti intimate non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta però fermo l'onere del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti processuali.
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