Cassazione Penale, Sentenza n. 27975/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caiazza: si censura la motivazione della Corte d'appello per la determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, ritenuta generica e basata su un vago richiamo all"equità senza precisare i criteri usati. Cipressa: si deduce inosservanza/erronea applicazione dell"art. 99 c.p. (recidiva) e vizi motivazionali; si sostiene che il precedente valorizzato fosse avvinto dalla continuazione, che vi sia contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità tra recidiva e continuazione, e che la Corte non abbia valutato profili che avrebbero dovuto escludere la recidiva (rinunzia ai motivi, assenza di contributo all"associazione per effetto della detenzione, contributo limitato al periodo di reggenza, identità del disegno criminoso e rilevanza modesta del precedente, illogicità della considerazione sull"inutilità del primo periodo di detenzione); censurate inoltre le affermazioni apodittiche sul bilanciamento aggravanti/attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Caiazza la Corte ha ritenuto legittima e non illogica la motivazione della Corte d"appello, che ha giustificato l"aumento di pena in continuazione con il confronto col trattamento sanzionatorio applicato ad altri imputati in analoga posizione e considerato il carattere contenuto dell"aumento. Per Cipressa la Corte ha ritenuto preclusa in parte la rilettura della questione di diritto sulla compatibilità tra recidiva e continuazione a seguito della sentenza di annullamento con rinvio, e ha giudicato congrua e non illogica la valutazione della Corte d"appello circa l"escalation criminale e la rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva; il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimasto nella discrezionalità del giudice del merito e non è stato ritenuto arbitrario. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Usato come parametro per determinare l"aumento di pena in continuazione; la Corte ha ritenuto legittimo il criterio comparativo con altri coimputati e ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione di un aumento contenuto.
art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa)
Reato più grave considerato nel complesso fattuale; la precedente valutazione sanzionatoria per tale reato è stata presa in considerazione nella determinazione complessiva della pena.
Precedente utilizzato ai fini della valutazione della recidiva infraquinquennale e della pericolosità: la Corte territoriale ha ritenuto che il precedente denoti una vicinanza continuativa al clan e contribuisca a fondare la recidiva.
La Corte ha confermato che la recidiva è compatibile con la continuazione e va accertata concretamente come indicativa di perdurante inclinazione al delitto, non come mero dato descrittivo: il giudice deve valutare il rapporto tra fatti recenti e precedenti secondo i criteri dell"art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Richiamato come criterio per verificare se le condotte pregresse siano sintomatiche di una perdurante inclinazione al delitto e per operare il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
art. 173 disp. att. c.p.p. (limiti dei motivi in cassazione)
Richiama i limiti formali entro cui sono stati presentati i motivi di ricorso in cassazione.
art. 627, comma 3 c.p.p. (effetto della sentenza di annullamento con rinvio)
Stipula che questioni già decise con annullamento con rinvio non possono essere riaperte in modo preclusivo: la Corte ha ritenuto preclusa la riproposizione della questione giuridica sulla compatibilità tra recidiva e continuazione.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e ammende)
Norma invocata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 47127/2021, Sez. U. n. 20798/2011, Sez. 3 n. 33299/2016, Sez. 5 n. 46804/2021)
La Corte richiama precedenti di legittimità per affermare: a) la non incompatibilità tra recidiva e continuazione; b) il principio che la recidiva va accertata concretamente come sintomo di pericolosità e non come mero dato formale; c) il limite del sindacato di legittimità sul giudizio di bilanciamento del merito quando non vi siano illogicità od arbitrio.
Massime di principio
- La determinazione dell"aumento di pena in continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emergono illogicità o arbitrarietà manifeste nella motivazione.
- La recidiva ex art. 99 c.p. è compatibile con l"istituto della continuazione; tuttavia la sua applicazione richiede un accertamento concreto, basato sui criteri dell"art. 133 c.p., che verifichi se i precedenti siano sintomatici di una perdurante inclinazione al reato.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione tipica del merito e sfugge al sindacato di legittimità salvo che sia fondato su ragionamenti illogici o apodittici.
- Questioni già risolte con una sentenza di annullamento con rinvio non possono essere riaperte in cassazione per le stesse questioni di diritto (preclusione ai sensi dell"art. 627 c.p.p.).
- In caso di ricorso infondato o inammissibile la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e imporre il versamento alla Cassa delle ammende; nelle impugnazioni contro valutazioni di pena contenute e ben motivate la probabilità di inammissibilità è elevata.
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