Cassazione Penale, Sentenza n. 24279/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (pena 1 anno e 4 mesi) per il reato continuato di ricettazione (art. 648 c.p.) e il concorso con l'art. 55 d.lgs. 231/2007. Primo motivo: censura per applicazione dell'aumento per recidiva reiterata (art. 99 c.p.), deducendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato il decorso temporale tra precedenti condanne e i reati in esame. Secondo motivo: deduzione che il reato previsto dall'art. 55 d.lgs. 231/2007 doveva essere assorbito nel reato di ricettazione (v. artt. 15 e 84 c.p. e art. 649 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile come meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e privo di specifica critica argomentata rispetto alle motivazioni della Corte territoriale, la quale aveva motivato congruamente la rilevanza della recidiva in considerazione della progressione criminosa e della pericolosità. Secondo motivo: inammissibile per non essere stato proposto in sede di appello (art. 606 c.p.p., comma 3); a ogni modo, sul punto la giurisprudenza di legittimità ritiene che possesso e utilizzo di carte di credito di provenienza delittuosa integrino sia il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) sia la fattispecie prevista dall'art. 55 d.lgs. 231/2007. Conseguenze: confermata l'inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferito al reato di ricettazione; la Corte conferma che il possesso e l'utilizzo di carte di credito di provenienza delittuosa costituiscono ricettazione.
La condotta consistente nel possesso e nell'utilizzo di carte di credito sottratte integra anche la fattispecie di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007; la Corte ritiene sussistente il concorso di reati (non assorbimento).
Norma sull'aumento per recidiva reiterata; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aumento in ragione della progressione criminosa e della continuità delle condotte.
Riferito alla disciplina del concorso di persone o di reati; invocato dal ricorrente per sostenere l'assorbimento, ma la giurisprudenza ne esclude l'assorbimento nella fattispecie concreta.
Principio di assorbimento tra reati o concorso apparente di norme; non ritenuto applicabile nella fattispecie considerata la sovrapposizione tra ricettazione e l'art. 55 d.lgs. 231/2007.
Norma citata dal ricorrente in relazione all'assorbimento; comunque, la Corte segnala che la questione non era stata dedotta in appello e pertanto è inammissibile in cassazione.
Stabilisce i motivi di inammissibilità se non dedotti in appello; la Corte dichiara inammissibile il secondo motivo per violazione di tale disposizione.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda per ricorso inammissibile; applicata con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione il motivo non può limitarsi a riprodurre pedissequamente le argomentazioni già svolte in appello: è necessaria una critica specifica e puntuale alle ragioni del provvedimento impugnato; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le doglianze non sollevate in sede d'appello, salvo eccezioni, risultano inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3; dunque chi impugna deve curare la tempestiva deduzione dei motivi in appello.
- Sul tema della recidiva reiterata l'applicazione dell'aumento dipende dalla valutazione della progressione criminosa e della pericolosità dell'imputato: la Corte di merito ha ampia discrezionalità, che la Cassazione controlla limitatamente a vizi logico-giuridici evidenti.
- Il possesso e l'utilizzo di carte di credito di provenienza delittuosa possono integrare sia il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) sia l'illecito previsto dall'art. 55 d.lgs. 231/2007; non sempre si ha assorbimento tra le fattispecie.
- Ricorrere in Cassazione espone anche al rischio di condanna per spese e ammende: motivi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente.
- Per massimizzare le chance di successo, il ricorrente deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che confutano le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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