Cassazione Penale, Sentenza n. 33173/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione fra più sentenze e rideterminato la pena complessiva in anni quindici e mesi due di reclusione e 90.000,00 euro di multa (aumento rispetto a precedente ordinanza che aveva fissato anni dieci e mesi otto e 66.000,00 euro). Il ricorrente ha dedotto due censure: 1) violazione degli artt. 34 e 665 c.p.p. e dei principi costituzionali (art. 111 Cost.) per presunta incompatibilità del giudice dell'esecuzione, essendo l'estensore dell'ordinanza anche estensore di una delle sentenze di condanna; 2) errata determinazione della pena per continuazione (art. 671 c.p.p.): la Corte avrebbe dovuto prendere come base il reato più grave e scorporare i reati-satellite per determinare ex novo le frazioni di aumento, non prendere come "pena base" la precedente pena complessiva e aggiungervi un'altra pena intera; inoltre censura omessa/insufficiente motivazione sulla determinazione degli aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: la normativa e la giurisprudenza affermano che il giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva può curarne l'esecuzione e non sussiste incompatibilità di cui alla censura, richiamando il principio secondo cui la coincidenza del magistrato-ora giudice dell'esecuzione è norma generale (art. 665 c.p.p.). Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che, rispetto ai reati-satellite oggetto della sentenza sub 3), vi sia una manifesta sproporzione sanzionatoria e una carenza motivazionale circa l'entità degli aumenti (anni quattro e mesi sei e 24.000 euro per due reati art. 73 d.P.R. 309/90) rispetto ad aumenti diversi riconosciuti per reati omogenei; siccome gli aumenti erano di entità rilevante, era richiesta una motivazione più penetrante. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio (aumento per i reati-satellite) e rinviata al giudice competente per nuovo esame e nuova determinazione della pena.
Norme richiamate
Stabilisce che il giudice che ha pronunciato la decisione in sede cognitiva cura l'esecuzione della stessa; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la coincidenza del giudice della cognizione e del giudice dell'esecuzione non costituisce incompatibilità automatica.
Regola la continuazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve, quando necessario, scorporare reati riuniti e determinare gli aumenti per i reati-satellite ex novo, usando come pena base quella della violazione più grave.
Principio di determinazione della pena totale e divieto di cumulo materiale; la Corte lo richiama per valutare la proporzione tra le pene e la correttezza del trattamento sanzionatorio complessivo.
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena entro i limiti stabiliti; la Corte segnala che l'esercizio di tale discrezionalità richiede motivazione in funzione dell'entità degli aumenti.
Norma che sanziona il traffico di stupefacenti; la Corte ha rilevato la sproporzione degli aumenti applicati a violazioni homogeneous di tale articolo, richiedendo motivazione adeguata.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e imparzialità del giudice; la Corte ha ricordato la giurisprudenza costituzionale ma confermato che la disciplina vigente ammette la coincidenza del giudice cognitivo e dell'esecuzione senza che ciò configuri incompatibilità di per sé.
Massime di principio
- La coincidenza fra giudice che ha emesso la decisione in sede cognitiva e giudice dell'esecuzione non costituisce, di per sé, incompatibilità: il giudice della cognizione può curare l'esecuzione (art. 665 c.p.p.).
- Se in sede esecutiva si applica la continuazione tra più condanne, il giudice deve assumere come base la pena inflitta per il reato più grave e determinare gli aumenti per i reati-satellite ex novo, scorporando eventuali riunioni già operate in sede di cognizione (art. 671 c.p.p.).
- Se una precedente ordinanza di esecuzione non è stata impugnata, quella determinazione della pena fa principio nei limiti in cui non sia oggetto del gravame attuale: non è consentito riproporre ora censure già non proposte.
- L'onere motivazionale del giudice nell'individuare gli aumenti per reati-satellite varia in relazione all'entità dell'aumento: aumenti di modesta entità richiedono motivazione meno dettagliata; aumenti rilevanti o sproporzionati impongono motivazione più penetrante per verificare proporzionalità e rispetto dei limiti di legge.
- In caso di evidente sproporzione tra pene applicate a reati omogenei, la mancanza di adeguata motivazione può portare all'annullamento parziale dell'atto e al rinvio per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32936/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32938/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →