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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13176/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un operatore di esercizio di azienda di trasporto, che aveva svolto con continuità, dal mese di aprile 2012 al 30 novembre 2017, anche mansioni accessorie di emissione del biglietto a bordo e controllo del pagamento del titolo di viaggio. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di un importo equivalente alla precedente indennità di agente unico, emolumento formalmente soppresso da normativa/accordi regionali, ma ritenuto ancora dovuto perché le mansioni che lo giustificavano erano rimaste effettivamente svolte. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della società e accolto quello incidentale del lavoratore sulla prescrizione, rideterminando l'importo dovuto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente adesiva e asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 2909 c.c. per preteso giudicato interno sulla soppressione/ristrutturazione dell'indennità; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo regionale 27.12.2011 e del c.c.n.l./accordo regionale 10.4.2012; violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322, 2077 e 2103 c.c. per la pretesa prevalenza e autonomia della contrattazione collettiva territoriale; violazione dell'art. 36 Cost. per avere la corte ritenuto non adeguata la retribuzione senza l'indennità; violazione dell'accordo nazionale 27.11.2000 quanto alla riconducibilità delle mansioni all'operatore di esercizio; infine violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., dell'art. 18 l. n. 92/2012 e del r.d. n. 148/1931 in punto di decorrenza della prescrizione, che la società sosteneva dovesse iniziare prima della cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza d'appello, osservando che il giudice di secondo grado aveva svolto un proprio percorso argomentativo e poteva legittimamente aderire alla motivazione del primo giudice senza ripeterne ogni passaggio. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sul punto della soppressione dell'indennità, chiarendo che l'inciso richiamato dalla ricorrente era solo parte del ragionamento motivazionale e non una autonoma statuizione definitiva. Ha poi ritenuto corretta l'interpretazione degli accordi collettivi e della disciplina dell'indennità di agente unico, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la contrattazione collettiva nazionale ha fissato i livelli retributivi e la disciplina regionale non incide sul rapporto di lavoro, mentre l'emolumento va mantenuto se le mansioni che lo giustificano continuano a essere svolte con continuità e non solo occasionalmente. Ha inoltre confermato la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto, applicando l'orientamento inaugurato da Cass. n. 26246/2022 anche al rapporto degli autoferrotranvieri. La società è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e con richiamo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione è stata respinta perché la sentenza d'appello aveva comunque una motivazione propria e riconducibile al giudice del gravame.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con l'art. 132 c.p.c. ai fini della dedotta nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente, esclusa dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ritenendo che la decisione d'appello fosse coerente con il thema decidendum.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato va individuato solo sulla base del dispositivo e della motivazione, non di singoli passaggi argomentativi; nel caso concreto non vi era una statuizione definitiva sulla soppressione dell'indennità.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L'interpretazione degli accordi collettivi è stata ritenuta corretta perché effettuata considerando il testo e il complesso delle clausole retributive.

  • art. 39 Cost.

    La Corte ha ricondotto la questione all'autonomia collettiva nazionale e aziendale/territoriale, senza ravvisare violazioni della libertà sindacale.

  • art. 1322 c.c.

    La dedotta autonomia contrattuale territoriale non escludeva la ricostruzione operata dai giudici di merito sulla persistenza dell'emolumento equivalente.

  • art. 2077 c.c.

    La Corte ha ritenuto non violato il principio di inderogabilità in peius, poiché la retribuzione equivalente veniva mantenuta a fronte delle mansioni continuate.

  • art. 2103 c.c.

    Rilevante per la verifica della riconducibilità delle mansioni svolte alla declaratoria contrattuale e della continuità delle prestazioni.

  • art. 36 Cost.

    È stato richiamato a sostegno dell'irridu cibilità della retribuzione e della necessità di un trattamento economico proporzionato e adeguato in presenza delle stesse mansioni.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; per i crediti retributivi in rapporti non assistiti da stabilità, ciò avviene dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Applicato per il regime di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, con decorrenza dalla cessazione del rapporto nel caso concreto.

  • art. 18 l. n. 92/2012

    Richiamato per escludere l'esistenza di una stabilità reale tale da far decorrere prima la prescrizione; la Corte ne ha fatto applicazione anche al settore autoferrotranvieri.

  • r.d. n. 148/1931

    La disciplina speciale del settore autoferrotranviario non è stata ritenuta ostativa all'applicazione dei principi sulla decorrenza della prescrizione e sulla tutela del rapporto.

  • L. n. 11547/2012

    Menzione nel testo come precedente giurisprudenziale; non si tratta di una norma ma di un refuso/errore materiale nel riferimento giurisprudenziale, non valorizzabile come fonte normativa.

  • L. n. 26246/2022

    Richiamata come precedente di legittimità che fissa la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto in assenza di stabilità reale.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza d'appello non è nulla se, pur richiamando la decisione di primo grado, consente di individuare chiaramente la ratio decidendi e il giudice del gravame fa proprio quel percorso argomentativo.
  • Il giudicato interno o esterno non si desume da singole espressioni della motivazione, ma solo da una statuizione definitiva risultante dal dispositivo e dalla motivazione complessivamente considerati.
  • Nell'interpretazione degli accordi collettivi occorre valorizzare il dato letterale e sistematico dell'intero complesso negoziale; la contrattazione territoriale o regionale non incide sulla disciplina del rapporto di lavoro se la fonte negoziale di riferimento regola diversamente i livelli retributivi.
  • Se una specifica indennità è collegata a mansioni svolte con continuità, la sua soppressione formale non esclude il diritto a un trattamento economico equivalente quando quelle mansioni permangono e non sono assorbite nelle ordinarie declaratorie contrattuali se non in via meramente occasionale.
  • La decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nei rapporti di lavoro privi di stabilità reale va individuata, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Le regole sulla stabilità del rapporto e sulla decorrenza della prescrizione si applicano anche ai rapporti di lavoro autoferrotranviari, salvo una specifica disciplina incompatibile, non essendo ostativa la normativa speciale di settore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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