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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23857/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un addebito di diffamazione aggravata per la pubblicazione, su un profilo Facebook riconducibile all'imputato, di un messaggio offensivo nei confronti della persona offesa. Il Tribunale aveva condannato l'imputato; la Corte d'appello, in riforma, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, confermando però le statuizioni civili. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la Corte territoriale, una volta rilevata la prescrizione e in presenza di costituzione di parte civile, avrebbe dovuto comunque verificare se dagli atti emergesse una causa di proscioglimento nel merito applicando il criterio del ragionevole dubbio; ha inoltre censurato la motivazione sulla paternità del messaggio, lamentando mancato esame delle questioni relative all'indirizzo IP, al file di log, al possibile uso abusivo del profilo social da terzi e al disconoscimento del contenuto. Con il secondo motivo ha contestato la mancata riqualificazione del fatto in ingiuria, sostenendo che la persona offesa sarebbe stata presente alla chat o comunque in condizione di percepire in tempo reale il messaggio attraverso le notifiche del social network.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di tardività sollevata dalla parte civile, affermando la tempestività dell'impugnazione. Nel merito ha giudicato infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha rilevato che la Corte d'appello non si era limitata a constatare l'assenza di evidenti cause assolutorie, ma aveva svolto una motivazione sufficiente e coerente, saldandosi con quella di primo grado, sulla riconducibilità all'imputato del post offensivo; quanto al secondo, ha osservato che la questione della presenza della persona offesa o della sua capacità di percepire in tempo reale il messaggio non era stata realmente coltivata in primo grado né come richiesta istruttoria in appello, rendendo il motivo sostanzialmente generico e comunque non idoneo a scalfire la motivazione sulla configurabilità della diffamazione nel contesto del social network. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato solo per la forma di illustrazione dei motivi di ricorso; non oggetto di specifica interpretazione decisiva.

  • art. 172, comma 3 c.p.p.

    applicato per la proroga al primo giorno non festivo del termine di scadenza dei motivi della sentenza di appello, ai fini del calcolo della tempestività del ricorso.

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato per l'ulteriore proroga del termine per impugnare nel processo in assenza.

  • art. 603 c.p.p.

    evocato per osservare che la questione probatoria sulla presenza della persona offesa non era stata posta come richiesta di integrazione istruttoria in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    richiamato per escludere che il motivo di ricorso contenesse una reale doglianza di mancata assunzione di prova decisiva.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 594 c.p.

    invocato dalla difesa come possibile riqualificazione del fatto in ingiuria; la Corte non accoglie la tesi, ritenendo invece corretto il riferimento alla diffamazione nel contesto esaminato.

Massime di principio

  • Quando l'imputato ricorre contro una sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ma ha confermato le statuizioni civili, la Corte di cassazione verifica se la motivazione abbia effettivamente affrontato i motivi di impugnazione e se consenta di escludere la presenza di una causa di proscioglimento nel merito, non essendo sufficiente una mera constatazione apodittica dell'assenza di evidenze assolutorie.
  • In tema di diffamazione realizzata tramite social network, la paternità del contenuto può essere desunta da un complesso di elementi convergenti e logicamente coerenti, quali l'intestazione del profilo all'imputato, il riconoscimento da parte di altri utenti, il richiamo a vicende personali e il movente emerso dagli atti; la censura di legittimità è inefficace se non si confronta specificamente con tale apparato argomentativo.
  • La deduzione per cassazione di un vizio relativo alla necessità di approfondimenti istruttori è inammissibile o comunque infondata quando la questione probatoria non sia stata coltivata in primo grado o mediante effettive richieste di integrazione in appello, e il ricorso non alleghi in modo specifico la mancata assunzione di una prova decisiva.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è generico quando si limita a riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già svolte in appello senza misurarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel distinguere diffamazione e ingiuria nel contesto delle comunicazioni telematiche, rileva la concreta capacità del messaggio di raggiungere più destinatari o di essere percepito in un contesto non meramente diretto, ma la questione deve essere specificamente allegata e sviluppata nei gradi di merito per poter essere utilmente riproposta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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