Cassazione Civile, Ordinanza n. 27672/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta da un contribuente residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma dall'ordinanza emerge che il ricorso non risulta ritualmente notificato al contribuente, poiché l'invio a mezzo posta non era corredato dall'avviso di ricevimento. La Corte ha rilevato d'ufficio tale difetto, ritenendo che la notificazione non si fosse perfezionata e che mancassero i presupposti per la rinnovazione o per la concessione di un termine per il deposito dell'avviso, anche in assenza di difese dell'intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate per inesistenza della notificazione, conseguente alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della spedizione postale. Ha inoltre escluso la possibilità di rinnovare la notificazione ex art. 291 c.p.c. e ha precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva. È stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
quota pari al 90 per cento delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992
richiamo del titolo sostanziale posto a fondamento dell'istanza di rimborso proposta dal contribuente residente in zona colpita dal sisma del dicembre 1990
l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna del plico, la data di consegna e l'identità del destinatario o della persona che lo ha ricevuto
non è applicabile la rinnovazione della notificazione quando la notificazione stessa è inesistente per mancata produzione dell'avviso di ricevimento
l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale, anche senza previo elenco alle altre parti, ma solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata
l'avviso di ricevimento non allegato al ricorso può essere prodotto fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione
in camera di consiglio, la produzione dell'avviso di ricevimento è ammessa fino all'adunanza della Corte e prima della relazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il documento necessario a dimostrarne il perfezionamento.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento del ricorso per cassazione determina inesistenza della notificazione, non mera nullità; di conseguenza non è consentita la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- In assenza di avviso di ricevimento e di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, senza concessione di termine per il deposito del documento mancante.
- L'ulteriore importo dovuto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non si applica all'amministrazione pubblica che fruisce della prenotazione a debito del contributo unificato.
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