Cassazione Civile, Ordinanza n. 41507/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Una proprietaria di immobile ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio bene a seguito del parziale crollo della copertura del locale campo sportivo comunale. In primo grado la domanda è stata rigettata, ma la corte d'appello ha riformato la decisione e ha condannato il Comune al pagamento di euro 34.078,94 oltre accessori. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in due profili: da un lato ha denunciato la violazione dell'art. 2051 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la tettoia crollata non era più nella sua custodia perché i lavori erano stati appaltati a una società terza, in base a una convenzione che prevedeva il trasferimento della proprietà solo dopo collaudo e con oneri di manutenzione in capo all'appaltatrice; dall'altro ha lamentato che la corte territoriale avrebbe travisato le risultanze istruttorie, ritenendo erroneamente che la copertura fosse preesistente e che l'ente ne conservasse la custodia. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il travisamento dei fatti e ha ritenuto che la corte d'appello avesse effettivamente esaminato la convenzione invocata dal Comune, interpretandola nel senso che il trasferimento eventuale di proprietà riguardava solo l'impianto fotovoltaico e non la tribuna con la tettoia, considerata parte integrante della struttura sportiva. Ha inoltre affermato che non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché il fatto era stato preso in considerazione; le doglianze miravano invece a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in cassazione. Nel merito, la decisione ha ribadito che, nei danni causati da cosa oggetto di appalto, occorre distinguere tra danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e danni derivanti dalla cosa: nel secondo caso il committente-custode risponde ex art. 2051 c.c., salvo prova liberatoria del fortuito, che non può essere sostituita dalla sola allegazione dell'appalto. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e, per il rigetto, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la responsabilità da cose in custodia permane in capo al committente quando il danno derivi direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto; la mera stipulazione dell'appalto non esonera dal dovere di custodia e il committente deve fornire la prova liberatoria del fortuito.
si applica ai danni derivanti dall'attività dell'appaltatore, non ai danni direttamente causati dalla cosa oggetto dell'appalto.
non è normalmente applicabile al committente per i fatti dannosi dell'appaltatore, in ragione dell'autonomia di quest'ultimo, salvo ingerenza concreta o specifici obblighi di vigilanza e controllo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque esaminato.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiedono che il ricorrente indichi specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione e la sua decisività.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in quanto ritenuto potenzialmente inammissibile o manifestamente infondato.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei danni causati da beni oggetto di appalto bisogna distinguere tra pregiudizi derivanti dall'attività dell'appaltatore e pregiudizi derivanti dalla cosa in sé: solo nel secondo caso opera la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
- Il committente non si libera dalla responsabilità da cosa in custodia invocando soltanto l'esistenza di un appalto o di una convenzione con l'appaltatore: deve provare il caso fortuito, cioè il fatto esclusivo del terzo imprevedibile e inevitabile.
- L'autonomia dell'appaltatore impedisce di imputare automaticamente al committente, ex art. 2049 c.c., i danni derivanti dall'attività appaltata; per i danni da attività dell'appaltatore resta, di regola, solo la responsabilità aquiliana dell'autore materiale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia trascurato un fatto storico decisivo e discusso; non basta contestare la valutazione delle prove o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste del travisamento dei fatti, se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante.
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