Cassazione Civile, Ordinanza n. 20407/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di esternalizzazione di un servizio di call center/servizi correlati tra una società di telecomunicazioni e una società terza, con successivo trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti addetti al servizio. La Corte d'appello ha escluso che l'operazione integrasse una cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., ritenendo quindi inefficace il trasferimento dei rapporti di lavoro e ordinando il ripristino dei rapporti in capo alla cedente. La società cedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010, sostenendo che il termine di decadenza previsto per l'impugnazione del trasferimento doveva applicarsi anche alla fattispecie e che, in caso contrario, la norma sarebbe irragionevole e incostituzionale; 2) violazione dell'art. 2112 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la sussistenza di un ramo d'azienda trasferito e che la decisione fosse incompatibile con la direttiva 2001/23/CE, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 3) violazione dell'art. 1406 c.c., contestando l'ordine di ripristino dei rapporti e sostenendo che il consenso dei lavoratori al trasferimento potesse essere successivo e anche tacito, desumibile dal comportamento concludente. Anche la società cessionaria ha proposto ricorso incidentale con due motivi, riproponendo la questione della decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e sostenendo la ricorrenza di un autonomo ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., sempre in asserito contrasto con la normativa UE. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei lavoratori che avevano transatto con le società; ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale perché infondati, affermando che il termine decadenziale dell'art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010 non si applica ai trasferimenti intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge; ha inoltre confermato che la valutazione sulla sussistenza del trasferimento di ramo d'azienda richiede un accertamento di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e che, nel caso concreto, mancava la preesistenza e l'autonomia funzionale del ramo ceduto. Il terzo motivo della ricorrente principale è stato dichiarato inammissibile perché la questione del consenso successivo e tacito dei lavoratori non risultava trattata dalla sentenza impugnata né adeguatamente dedotta in precedenza. È stata infine esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese sono state compensate nei rapporti tra le società e tra le parti che hanno conciliato, mentre la società ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti dei lavoratori controricorrenti non transigenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai lavoratori che avevano raggiunto un accordo conciliativo con le società; ha poi rigettato il ricorso principale della società cedente e il ricorso incidentale della società cessionaria. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva escluso la configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. e, conseguentemente, l'efficacia del trasferimento dei rapporti di lavoro nei confronti dei lavoratori che avevano resistito al ricorso. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, in quanto la norma non si applica ai trasferimenti anteriori alla sua entrata in vigore, e ha reputato inammissibile il motivo sul consenso successivo dei lavoratori perché nuovo e non specificamente dedotto nei gradi di merito. Non è stato disposto alcun rinvio alla Corte di giustizia, e le spese sono state regolate distinguendo tra parti concilianti, società tra loro, e lavoratori rimasti in causa.
Norme richiamate
la decadenza per l'impugnazione del trasferimento non si applica ai trasferimenti intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge, poiché la norma, di carattere eccezionale, fa decorrere il termine dalla data del trasferimento e non contiene una disciplina transitoria per fattispecie pregresse
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la valutazione sull'operatività del regime decadenziale rientra nella discrezionalità del legislatore
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma non ritenuto violato
richiamato come criterio di diritto intertemporale: in caso di introduzione di una nuova decadenza, la nuova disciplina può applicarsi anche a rapporti in corso, ma il termine decorre dall'entrata in vigore della modifica solo se la norma non fissa diversamente il dies a quo
la cessione di ramo d'azienda richiede un'entità economica preesistente dotata di autonomia organizzativa e funzionale, capace di operare autonomamente senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario
Direttiva 2001/23/CE
la nozione di trasferimento d'impresa o di ramo richiede il mantenimento dell'identità dell'entità economica, valutato globalmente in base a tutte le circostanze di fatto rilevanti
richiamato per sostenere il trasferimento del contratto con consenso del contraente ceduto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata su una questione nuova non esaminata nel merito
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché le questioni interpretative erano già risolte dalla giurisprudenza UE e non erano pregiudiziali ai fini del decidere
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata
è stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di trasferimento di rapporti di lavoro, il termine di decadenza introdotto dall'art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010 non si applica ai trasferimenti già perfezionati prima dell'entrata in vigore della legge, perché la norma individua come dies a quo la data del trasferimento e non contiene una disciplina espressa per i casi anteriori.
- La verifica della sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. richiede un accertamento complessivo di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione tale valutazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non tramite una mera contrapposizione di apprezzamenti fattuali.
- Per configurare il ramo d'azienda trasferito è necessaria la preesistenza di un'entità economica autonoma, funzionalmente idonea a operare con mezzi propri e senza integrazioni rilevanti del cessionario; non è sufficiente la creazione ex post di una porzione organizzativa ad hoc.
- La disciplina unionale sul trasferimento d'impresa impone una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto, ma nessun elemento singolarmente considerato è decisivo in via isolata; ciò che rileva è il mantenimento dell'identità dell'entità economica trasferita.
- Il consenso del lavoratore alla cessione del contratto, se dedotto come prestato successivamente e per fatti concludenti, integra questione di fatto che deve risultare specificamente allegata e dedotta nei gradi di merito; in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove prive di puntuale localizzazione negli atti del processo.
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