Cassazione Civile, Ordinanza n. 07178/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2009, veniva rettificato in capo al socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa il reddito di partecipazione derivante dal maggior reddito d’impresa accertato in capo alla società. Dopo il decesso del socio, l’atto veniva notificato ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius. Gli eredi impugnavano l’atto e la CTR accoglieva i ricorsi annullando l’accertamento, ritenendo non adeguata la motivazione dell’atto nei confronti degli eredi, anche perché non erano soci. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo comune, deducendo la violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso, sulla determinazione del reddito di partecipazione e sulle presunzioni, sostenendo che l’atto fosse sufficientemente motivato per relationem all’accertamento societario e che la CTR avesse erroneamente escluso la validità della notifica e della motivazione verso gli eredi.
La decisione
La Corte riunisce i ricorsi perché relativi al medesimo rapporto sostanziale e al medesimo atto impositivo; respinge l’eccezione di tardività perché i ricorsi dell’Ufficio risultano tempestivi grazie alla sospensione dei termini ex art. 11, comma 9, d.l. 50/2017. Nel merito accoglie il motivo dell’Agenzia: afferma che, in materia di accertamento del maggior reddito di una s.r.l. a ristretta base partecipativa e del conseguente reddito imputato ai soci, la motivazione dell’avviso notificato al socio può essere soddisfatta anche per relationem mediante rinvio all’avviso notificato alla società, purché l’atto richiami in modo sufficiente la pretesa fiscale e i suoi presupposti. Nel caso concreto l’avviso riprodotto dall’Ufficio conteneva le ragioni della ripresa a carico della società e la quantificazione del reddito di partecipazione del socio, sicché la CTR ha errato nel ritenere l’atto non motivato solo perché notificato agli eredi e non al socio. La Corte precisa inoltre che la diversa situazione del socio receduto, richiamata in altre decisioni, non era decisiva qui. Le sentenze impugnate vengono quindi cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
riunione dei procedimenti relativi a cause connesse
La riunione è applicabile anche in cassazione quando i ricorsi riguardano sentenze diverse ma connessi per lo stesso rapporto sostanziale, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017
sospensione semestrale dei termini di impugnazione
La sospensione opera automaticamente per i termini di impugnazione delle controversie tributarie definibili che spirano nel periodo indicato, senza bisogno di una domanda della parte che intenda beneficiarne per proporre il ricorso.
È richiamato come norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento; nel caso concreto la Corte ritiene che l’obbligo motivazionale fosse soddisfatto.
È richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale base dell’accertamento del reddito; la Corte non ravvisa la violazione lamentata dalla CTR.
È evocato in relazione all’onere probatorio nell’accertamento, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla sufficienza motivazionale dell’atto.
È richiamato in tema di presunzioni; la Corte valorizza la ricostruzione del reddito di partecipazione sulla base degli utili extracontabili accertati.
È richiamato in relazione alla notificazione dell’atto agli eredi del contribuente deceduto.
È richiamato per affermare che il socio può consultare la documentazione sociale e prendere visione dell’accertamento presupposto e dei documenti giustificativi.
È richiamato in via analogica quale norma che riconosce ai soci il controllo sulla documentazione sociale.
È richiamato quale base del disconoscimento di costi non adeguatamente documentati operato nell’accertamento a carico della società.
È richiamato per calcolare il termine lungo di impugnazione, poi prorogato dalla sospensione speciale.
Massime di principio
- In caso di accertamento del maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa, la motivazione dell’avviso notificato al socio può essere validamente assolta anche mediante rinvio per relationem all’avviso emesso nei confronti della società, se l’atto consente di comprendere la pretesa fiscale e i suoi presupposti essenziali.
- La notifica dell’avviso agli eredi del socio deceduto non rende di per sé invalida la motivazione dell’atto, quando l’accertamento riguarda un reddito di partecipazione già riferibile al de cuius e l’atto rechi gli elementi necessari a ricostruire la pretesa.
- La contestazione della motivazione dell’avviso non può fondarsi solo sull’assenza nel corpo dell’atto di ogni dettaglio, se l’Ufficio dimostra che l’accertamento riproduce o richiama in modo sufficiente le ragioni della ripresa societaria e il criterio di imputazione pro quota ai soci.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dalla normativa sulla definizione agevolata delle liti tributarie opera automaticamente per i termini che rientrano nel periodo di efficacia della misura, indipendentemente da una specifica istanza della parte interessata.
- La riunione dei ricorsi in cassazione è ammissibile quando le impugnazioni riguardano sentenze diverse ma dipendono dal medesimo rapporto sostanziale e dallo stesso atto impositivo, per esigenze di economia processuale e uniformità di decisione.
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