Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28086/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito davanti al Tribunale chiedendo dichiararsi la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, oppure comunque l'illegittimità del sistema di calcolo degli interessi passivi, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale aveva accolto solo in minima parte la domanda, condannando la banca al pagamento di una somma molto inferiore a quella richiesta. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della società. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel contenuto della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, sostenendo che da essa sarebbe emersa la prova dell'apertura di credito o comunque elementi decisivi per il corretto computo della prescrizione e degli addebiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della proposta di definizione del consigliere relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sull'art. 2697 c.c. era impropria, perché la violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Ha inoltre rilevato che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare la consulenza tecnica d'ufficio in sé, che è solo un mezzo di ausilio istruttorio, e che in ogni caso il ricorrente non aveva indicato un preciso fatto storico trascurato, né il dato da cui esso risultasse, né la sua decisività e la sua discussione in causa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione anche delle statuizioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia ripartito l'onere probatorio in modo errato tra le parti; non quando si censura la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non è riferibile alla consulenza tecnica d'ufficio come tale, che è un atto istruttorio di ausilio al giudice.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel contesto del procedimento camerale previsto per la definizione accelerata del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Sono state applicate le statuizioni sanzionatorie e accessorie previste per l'esito del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia sbagliato a individuare la parte gravata dall'onere della prova; se invece si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, la doglianza non attiene alla regola di riparto dell'onere probatorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla sola consulenza tecnica d'ufficio: la consulenza è un mezzo di ausilio del giudice e il ricorrente deve individuare uno specifico fatto storico, il dato da cui risulti, il momento in cui fu discusso e la sua decisività.
  • Quando si invoca l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale il fatto storico trascurato, il relativo supporto probatorio, la sua discussione tra le parti e il nesso di decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Nelle controversie di ripetizione di indebito su rapporto di conto corrente, l'eccezione di prescrizione per singole rimesse e la deduzione dell'apertura di credito incidono sul riparto degli oneri probatori secondo la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, ma la parte che ricorre deve comunque articolare in modo specifico e corretto le proprie doglianze processuali.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.