Cassazione Civile, Ordinanza n. 26743/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio riliquidava imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre accessori, dopo che una precedente sentenza tributaria aveva rideterminato il valore del bene compravenduto. I ricorrenti sostenevano che, essendo intervenuto un giudicato che aveva solo ridefinito il valore imponibile senza procedere alla concreta determinazione dell'imposta dovuta, l'Amministrazione dovesse emettere un nuovo atto impositivo entro il termine decadenziale triennale previsto dall'art. 76, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 131/1986, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza; poiché l'avviso era stato notificato oltre tale termine, l'azione era decaduta. Denunciavano inoltre, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e, con il secondo, violazione degli artt. 76 e 78 del T.U. registro, contestando la tesi della CTR secondo cui si trattasse di semplice atto liquidatorio soggetto solo a prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha quindi ritenuto tardiva la pretesa fiscale, perché il termine triennale di decadenza ex art. 76, comma 2, lett. b), era già spirato al momento della notifica dell'avviso. Le spese sono state compensate integralmente in ragione delle non univoche indicazioni giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge in ordine al rapporto tra decadenza e prescrizione nel T.U. registro.
art. 76, comma 2, lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
prevede un termine di tre anni, decorrente dal giudicato, per chiedere l'imposta quando occorra un ulteriore accertamento dopo la decisione; la Corte lo qualifica come termine decadenziale che opera nella fase di accertamento, non di riscossione.
art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
stabilisce la prescrizione decennale del credito dell'Amministrazione per l'imposta definitivamente accertata; si applica quando la sentenza non richiede ulteriori attività di determinazione dell'imposta.
richiamato dalla CTR come base della prescrizione decennale del credito una volta definitivamente accertato.
richiamato dalla CTR a sostegno dell'idea che il diritto alla riscossione derivante da sentenza passata in giudicato si prescriva in dieci anni.
art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per evidenziare che alla determinazione dell'imposta si accompagna un potere discrezionale di applicazione delle sanzioni, elemento che conferma la natura di attività di accertamento.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
menzionato per il termine lungo di impugnazione nel processo tributario applicabile ratione temporis.
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 38 per il regime del termine di impugnazione.
art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato per la disciplina del termine lungo di impugnazione applicabile al giudizio presupposto.
Massime di principio
- Nel sistema dell'imposta di registro, il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), opera come termine di decadenza per l'ulteriore attività di accertamento necessaria dopo il giudicato, non come termine di riscossione del credito già definitivamente determinato.
- Quando la sentenza tributaria definisce solo i presupposti o i criteri di determinazione dell'imposta, ma non quantifica integralmente il dovuto, l'Ufficio deve compiere una nuova attività di accertamento della concreta misura dell'imposta e degli accessori entro il termine decadenziale.
- Se invece la sentenza non lascia residuare alcuna attività di determinazione dell'imposta perché ha rigettato il ricorso o ha essa stessa quantificato il tributo, la pretesa è azionabile entro il solo termine di prescrizione decennale ex art. 78 del T.U. registro.
- La qualificazione dell'atto come meramente liquidatorio non esclude, di per sé, l'applicazione della decadenza quando la liquidazione richiede in realtà un'attività amministrativa di concreta determinazione della pretesa tributaria.
- Il termine decadenziale va computato in riferimento ai soggetti nei cui confronti si è formato il giudicato, senza che rilevino eventuali pronunce rese verso altri coobbligati solidali.
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