Cassazione Civile, Ordinanza n. 32763/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di immobile già scaduto, che il conduttore aveva continuato a occupare oltre il termine. La corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva condannato l'occupante a corrispondere alla locatrice, ai sensi dell'art. 1591 c.c., la rivalutazione Istat sui canoni dovuti e gli interessi legali sulle somme, ritenendo esistente un titolo giudiziale esecutivo in favore della locatrice. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 1591 c.c., 32 l. 392/1978 e 1322 c.c., sostenendo che l'aggiornamento Istat non poteva essere riconosciuto perché mai pattuito né ritualmente richiesto; 2) violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., censurando la decorrenza degli interessi legali dalle singole scadenze anziché dalla domanda giudiziale; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., deducendo che la regolazione delle spese del giudizio di appello dovesse essere travolta dall'eventuale accoglimento delle prime censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su una questione non trattata nella sentenza impugnata e non accompagnata dall'indicazione, da parte del ricorrente, degli atti del giudizio di merito in cui la questione sarebbe stata dedotta, in violazione dell'onere di specifica allegazione del ricorso per cassazione. Ha accolto il secondo motivo, affermando che gli interessi sulle somme dovute ex art. 1591 c.c. decorrono dalla proposizione della domanda e non dalle singole scadenze delle rate o indennità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché privo di autonoma contentiosità e formulato solo come conseguenza dell'eventuale accoglimento degli altri. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per l'indennità dovuta dal conduttore che trattenga la cosa locata oltre la scadenza, gli interessi sulle somme dovute decorrono dalla domanda giudiziale e non dalle singole scadenze delle rate o dell'indennità.
art. 32 della legge n. 392/1978
Richiamato dal ricorrente quale norma invocata contro il riconoscimento dell'aggiornamento Istat, ma la censura è stata dichiarata inammissibile senza esame nel merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata pattuizione dell'aggiornamento del canone; la Corte non esamina il merito della doglianza perché nuova/inammissibile.
Richiamato per contestare la decorrenza degli interessi; la Corte applica il principio secondo cui gli interessi decorrono dalla domanda.
Norma sul danno da ritardo e sugli interessi moratori, interpretata nel senso che gli interessi sulle somme dovute ex art. 1591 c.c. decorrono dalla domanda giudiziale.
La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché meramente consequenziale e priva di autonoma critica alla decisione.
È il parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge, utilizzato dal ricorrente per tutti e tre i motivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni non trattate nella sentenza impugnata senza che il ricorrente indichi specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia tempestivamente prospettate; in difetto, la censura è inammissibile.
- In tema di somme dovute dal conduttore per occupazione sine titulo ex art. 1591 c.c., gli interessi legali decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalle singole scadenze dell'obbligazione.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile quando non contesta autonomamente la statuizione sulle spese, ma si limita a prospettarne il travolgimento quale mera conseguenza dell'accoglimento di altri motivi.
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