Cassazione Civile, Ordinanza n. 32638/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio per consentire l'accesso di autocarri a un fondo destinato a utilizzazione industriale o artigianale secondo un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato le richieste, ritenendo che l'attuale possibilità di transito potesse essere adeguata e resa sufficiente tramite l'abbattimento di un manufatto accessorio, con spesa e sacrificio minimi, così da rendere ingiustificata l'imposizione della servitù. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1051, comma 1, e 1055 c.c., sostenendo che la sussistenza dell'interclusione andasse valutata in base alla situazione concreta e attuale del fondo al momento della decisione, e non alla futura assetto derivante da un piano particolareggiato adottato in corso di causa; 2) violazione dell'art. 1051 c.c. in relazione all'art. 116 c.p.c., per omessa indicazione delle ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non specificamente impugnata: la possibilità di rendere agevole il transito attraverso i fondi dei ricorrenti mediante modifiche minime e con sacrificio modesto, tale da escludere la necessità della servitù coattiva. Poiché tale autonoma ragione non era stata colpita da uno specifico motivo di ricorso, le censure erano inammissibili. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di lite e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
passaggio coattivo; non ha uscita
Il diritto al passaggio coattivo presuppone l'effettiva necessità del passaggio; la censura che non colpisca tutte le autonome rationes della decisione non consente il riesame del rigetto della domanda.
Richiamato come norma sulla cessazione della interclusione nel contesto della dedotta violazione, senza una specifica autonoma interpretazione decisoria.
È stata dedotta la mancata valutazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione alla proposta del consigliere e alla definizione accelerata del ricorso.
Richiamato per affermare la legittima partecipazione al collegio del consigliere che aveva formulato la proposta.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere proponente.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere proponente.
Richiamato per la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.
Applicato per la condanna per responsabilità aggravata a carico dei ricorrenti.
Applicato per l'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, come indicato nel dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.
Richiamato quale base del contributo unificato supplementare.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la sua mancata specifica impugnazione rende inammissibili i motivi rivolti contro le altre argomentazioni della decisione.
- In sede di impugnazione per cassazione, il ricorrente deve colpire tutte le rationes autonome poste a fondamento della decisione impugnata; l'omessa censura di una sola di esse comporta il consolidamento del relativo capo di sentenza.
- La domanda di servitù coattiva di passaggio non può essere accolta se, secondo l'accertamento di merito non validamente censurato, il transito può essere reso sufficiente con interventi minimi e con sacrificio modesto per il fondo servente o per il fondo del richiedente.
- La dedotta erroneità della valutazione delle prove o della consulenza tecnica non supera il vaglio di legittimità quando la decisione è comunque sorretta da una autonoma ratio non impugnata.
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