Cassazione Civile, Ordinanza n. 20248/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatario)
La controversia
La controversia riguarda un immobile concesso in comodato e destinato, secondo la ricostruzione accolta in appello, a casa familiare della comodataria. I primi proprietari-comodanti avevano agito per ottenere la risoluzione del rapporto e il rilascio del bene; il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non provata la destinazione familiare dell'immobile, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato le domande, ritenendo integrato un comodato per esigenze familiari e ritenendo coperta da giudicato interno la qualificazione del rapporto come comodato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 244, 245 e 342 c.p.c. per l'ammissione in appello di una prova testimoniale che sarebbe stata richiesta in modo non rituale e non specificamente reiterata; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 345 c.p.c. perché la controparte avrebbe introdotto in appello allegazioni nuove e il giudice avrebbe utilizzato prove in modo asseritamente scorretto; 3) violazione degli artt. 1809, comma 2, 2697 e 2727 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale desunto senza base sufficiente il vincolo di destinazione familiare del comodato; 4) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito valore probatorio anche a una missiva del 2 agosto 2004 prodotta dagli stessi attori. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o, per il quarto, in parte inammissibile e in parte infondato: il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il primo motivo era inammissibile perché l'eventuale ammissione irregolare della prova testimoniale integra una nullità relativa, da eccepire tempestivamente nel giudizio di merito, e perché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto dell'atto di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: la corte d'appello aveva fondato la decisione sul giudicato interno formatosi sulla qualificazione del rapporto come comodato di casa familiare, non contestata in appello. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato respinto in parte perché il giudice può utilizzare tutti gli elementi ritualmente acquisiti nel processo, anche se prodotti dalla controparte, e in parte perché censurava ancora una valutazione discrezionale di merito delle presunzioni. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le nullità relative devono essere eccepite dalla parte interessata nei termini processuali previsti; in mancanza, la censura non è più deducibile in cassazione.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale; la Corte non ne trae una regola diversa, ma ribadisce la necessità di dedurre tempestivamente l'eventuale vizio dell'ammissione.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto dell'atto di appello, impedendo alla Corte di valutare la denunciata genericità dell'impugnazione.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico il fatto processuale e riportare gli atti rilevanti; non basta un generico rinvio agli atti di causa.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La sua violazione è denunciabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove inesistenti, mai acquisite o introdotte d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti.
La violazione è deducibile solo se il giudice disattende il regime legale di valutazione della prova, non quando si contesta il suo prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
Nel motivo di ricorso si invocava il divieto di nuove allegazioni in appello; la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato per il comodato: la corte territoriale ha ritenuto provata la destinazione dell'immobile a esigenze familiari del comodatario.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando il giudice desume il fatto ignoto da fatti noti valutati complessivamente; il loro apprezzamento è di merito.
La censura di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non era pertinente, perché la domanda era stata decisa sulla base della qualificazione giuridica del rapporto e del giudicato interno.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che molti profili dedotti come errori di diritto in realtà mirano a una rivalutazione del merito, sindacabile in cassazione solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'eventuale ammissione di una prova testimoniale in violazione delle regole processuali integra una nullità relativa che deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata nel giudizio di merito; in difetto, la questione non è più deducibile in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile una censura che non riporti in modo specifico il contenuto degli atti processuali rilevanti, non potendo la Corte essere onerata di ricercare autonomamente gli elementi fattuali nel fascicolo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti, non acquisite o introdotte fuori dai poteri officiosi, mentre non è denunciabile per contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non consente di sollecitare una nuova valutazione di attendibilità o di concludenza delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile soltanto quando il giudice distribuisca l'onere della prova in modo erroneo tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando la parte contesti il risultato della valutazione delle prove.
- L'apprezzamento delle prove testimoniali e delle presunzioni semplici, compresa la scelta dei fatti noti e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, appartiene al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità salvo specifici vizi motivazionali.
- Una prova ritualmente acquisita entra nel patrimonio conoscitivo del giudice e può essere utilizzata a fini decisori indipendentemente da chi l'abbia prodotta o richiesta, in ossequio al principio di acquisizione probatoria.
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