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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34574/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, dal mese di maggio 2020, di un emolumento denominato "superminimo non assorbibile" che era stato corrisposto ai lavoratori trasferiti e che trovava origine in un accordo collettivo di salvaguardia del 28.4.1997 e in un contratto collettivo integrativo aziendale del 4.3.2010. I lavoratori avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di tale voce retributiva; la società ha proposto appello e la Corte d'appello ha revocato il decreto, ritenendo che, a seguito della disdetta degli accordi collettivi, il trattamento non fosse più dovuto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2112, commi 1 e 3, c.c. e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che nel trasferimento d'azienda non sia consentita una riduzione dei livelli retributivi e che il principio di irriducibilità della retribuzione impedisca un peggioramento; 2) in subordine, violazione dell'art. 2112 c.c. per avere escluso che le differenze retributive si fossero consolidate come superminimo non assorbibile, ritenuto intangibile e sottratto a futuri mutamenti peggiorativi dei contratti collettivi; 3) in ulteriore subordine, travisamento della prova e violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo di salvaguardia del 28.4.1997, con contestazione dell'apprezzamento delle risultanze di causa. I ricorrenti hanno anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 2112 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la disciplina del trasferimento d'azienda non impedisce al cessionario di applicare, dopo il trasferimento e alla scadenza o disdetta degli accordi collettivi del cedente, il contratto collettivo vigente presso di lui, anche se più sfavorevole, purché al momento del trasferimento non vi sia stato un peggioramento retributivo per il solo fatto del trasferimento. Nel caso concreto, i lavoratori non avevano subito una decurtazione al momento della cessione e avevano conservato per molti anni un trattamento migliorativo, ma tale situazione non rendeva intangibile in assoluto la voce retributiva, che restava soggetta alle dinamiche collettive sopravvenute. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2103 c.c., osservando che il trattamento era originariamente fondato su fonte collettiva modificabile e che il superminimo non risultava collegato a specifiche qualità professionali o mansioni tali da incorporarlo nel contratto individuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il dedotto travisamento della prova e il vizio motivazionale non erano prospettati nei limiti consentiti, mentre la censura sull'interpretazione dell'accordo si risolveva in una richiesta di nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. È stata respinta anche l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione era già coperta da giurisprudenza UE e comunque non rilevante nei termini prospettati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    In caso di trasferimento d'azienda il cessionario può applicare ai lavoratori trasferiti il contratto collettivo vigente presso di lui, anche se più sfavorevole, una volta cessato o disdettato il contratto collettivo del cedente; la tutela opera contro il peggioramento retributivo per il solo fatto del trasferimento, non contro i successivi mutamenti della disciplina collettiva.

  • art. 2103 c.c.

    Non impedisce la modifica in peius di voci retributive fondate su fonte collettiva esterna al rapporto individuale, salvo che il superminimo sia specificamente destinato a compensare qualità professionali, mansioni o modalità particolari della prestazione e risulti perciò incorporato nel contratto individuale.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure che mirano a ottenere una nuova interpretazione del contratto o a prospettare un travisamento della prova sono inammissibili se non rispettano i limiti del vizio denunciabile in cassazione; il travisamento della prova, quando rilevante, segue i rimedi propri previsti dall'ordinamento.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso non merita accoglimento quando contrasta con un orientamento nomofilattico consolidato senza indicare ragioni nuove e decisive per mutarlo.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali possono essere censurati in cassazione solo indicando specificamente quale regola sia stata violata e in che modo; non è consentita la mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa plausibile.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione complessiva del testo negoziale resta apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o per motivazione illogica o incoerente.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico su richiesta di parte; il giudice di ultima istanza può ometterlo quando la questione è già chiarita dalla giurisprudenza europea o non è rilevante ai fini della decisione.

  • art. 3 direttiva 2001/23/CE

    La direttiva mira a impedire che i lavoratori trasferiti siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento; non impone però di mantenere indefinitamente le condizioni del contratto collettivo del cedente oltre la sua scadenza o cessazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda, la tutela dei lavoratori riguarda il divieto di un peggioramento retributivo determinato dal solo trasferimento; non esiste invece un diritto alla cristallizzazione indefinita di trattamenti economici derivanti da contratti collettivi del cedente, se questi cessano o vengono sostituiti da disciplina collettiva del cessionario.
  • Se una voce retributiva trae origine da contratto collettivo e non risulta collegata a specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione, essa non si incorpora automaticamente nel contratto individuale e può essere incisa dai successivi mutamenti della disciplina collettiva.
  • In cassazione, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del testo negoziale: occorre indicare puntualmente la regola interpretativa violata e il modo del suo errato impiego.
  • Il travisamento della prova è censurabile solo entro i rigorosi limiti del sistema delle impugnazioni; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto UE è già stata chiarita dalla giurisprudenza europea o non è decisiva per la soluzione della controversia concreta.
  • Il vincolo al precedente nomofilattico opera con forza rafforzata quando la questione è già stata risolta in casi analoghi e non emergono argomenti nuovi idonei a giustificare un mutamento di orientamento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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