Cassazione Civile, Ordinanza n. 02815/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e degli avvisi di accertamento esecutivi e delle cartelle di pagamento sottesi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione, confermando l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. In cassazione l'Agenzia proponeva ricorso affidato a sei motivi, ma la Corte di cassazione non entra nel merito di tali censure perché, a seguito di proposta ex art. 380-bis c.p.c. che rilevava la tardività e quindi l'inammissibilità del ricorso, la controricorrente chiedeva la decisione del ricorso pur non avendo proposto ricorso incidentale. La Corte dichiara inammissibile tale istanza per difetto di interesse: solo la parte ricorrente, principale o incidentale, può chiedere la decisione accelerata; il solo controricorrente privo di ricorso incidentale non ha interesse a coltivare quella fase, potendo solo chiedere le spese. Mancando una valida istanza della parte legittimata, maturano i presupposti per l'estinzione del processo ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile, per difetto di interesse, l'istanza di decisione del ricorso presentata dalla sola controricorrente che non aveva proposto ricorso incidentale. Poiché non è stata proposta una valida istanza di decisione dalla parte legittimata, il processo viene dichiarato estinto. Le spese anteriori alla proposta di definizione accelerata sono integralmente compensate tra le parti; per la fase successiva nulla viene disposto, in assenza di costituzione del ricorrente. La Corte precisa inoltre che non opera la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e che non è dovuto un ulteriore contributo unificato trattandosi di giudizio prosecutorio.
Norme richiamate
È il titolo normativo dell'iscrizione ipotecaria impugnata nella controversia, ma la Corte non ne affronta il merito.
Disciplina il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte afferma che solo la parte ricorrente, principale o incidentale, può chiedere la decisione e che l'istanza del solo controricorrente privo di ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio dopo l'istanza di decisione; non è oggetto di autonoma interpretazione sostanziale.
Richiamato quale norma che regola gli effetti della mancata richiesta di decisione da parte del ricorrente, con estinzione del giudizio.
Il principio dell'interesse ad agire/impugnare si applica anche al giudizio di impugnazione e all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.; l'interesse va desunto dall'utilità giuridica concretamente conseguibile.
La richiesta di condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. presuppone un'espressa iniziativa processuale del ricorrente destinatario della proposta; nel caso non è applicabile al solo controricorrente non ricorrente incidentale.
Richiamato solo per escludere, nel giudizio prosecutorio, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di chi ha chiesto la decisione della causa.
Massime di principio
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. l'istanza di decisione può essere proposta solo dalla parte ricorrente, principale o incidentale; il controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale è privo di interesse a chiedere la decisione del ricorso.
- L'interesse ad impugnare, e quindi a coltivare un mezzo o un'istanza processuale, va valutato in termini sostanziali: occorre un'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento, correlata al pregiudizio che si eviterebbe.
- La mancata presentazione della richiesta di decisione da parte del soggetto legittimato, nel rito accelerato, comporta l'estinzione del giudizio secondo la disciplina richiamata dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 391 c.p.c.
- La condanna per responsabilità aggravata e le ulteriori conseguenze economiche previste dal rito accelerato presuppongono una valida iniziativa processuale della parte ricorrente destinataria della proposta, non essendo sufficiente la sola iniziativa del controricorrente.
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