Cassazione Civile, Ordinanza n. 27675/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione societaria e immobiliare: una società deliberava un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura di immobili da parte di due persone fisiche; nella perizia allegata agli atti risultava che sui beni gravava un mutuo che veniva considerato come passività, con conseguente abbattimento del valore imponibile. Nella stessa data erano stati inoltre stipulati ulteriori atti di compravendita e di trasferimento di diritti reali sugli immobili della medesima società. L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione dell’imposta di registro, disconoscendo la passività per asserita non inerenza ai sensi degli artt. 20, 21 e 50 del d.P.R. n. 131/1986. La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo il risparmio fiscale e insussistente un abuso del diritto. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 20 e 50 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 53 Cost., sostenendo che: a) l’art. 20 consente la riqualificazione sostanziale degli atti e il collegamento tra atti formalmente separati, dovendo prevalere la sostanza sulla forma; b) l’art. 50 impone, nel conferimento di immobili in società, la deduzione soltanto delle passività inerenti all’oggetto del trasferimento, escludendo mutui o oneri non collegati al bene conferito, anche se formalmente gravanti sul conferente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, in tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come interpretato autenticamente dalle modifiche del 2017 e 2018, impone di interpretare l’atto presentato alla registrazione sulla base del suo contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali. Quanto all’art. 50, ha ribadito che, nei conferimenti in società di immobili o diritti reali immobiliari, sono deducibili dalla base imponibile solo le passività e gli oneri inerenti al bene o diritto trasferito, non anche quelli che, pur gravanti sull’immobile, non risultino connessi alla causa del conferimento o funzionali all’oggetto sociale della conferitaria. Poiché nel caso concreto il mutuo gravante sugli immobili era stato acceso dai conferenti in epoca anteriore al conferimento e non era in sé deducibile, la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti. Ha compensato le spese del giudizio di merito e condannato i contribuenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di violazione di legge proposta in cassazione.
ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione dell’atto va compiuta sulla base del contenuto dell’atto presentato, senza ricorso ad atti collegati o elementi extratestuali; l’Amministrazione non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto è inquadrabile.
richiamato dall’Ufficio a sostegno della lettura sistematica dell’operazione ai fini impositivi.
nei conferimenti in società la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti al netto delle sole passività e oneri inerenti all’oggetto del trasferimento; non sono deducibili passività non collegate alla causa del conferimento.
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della capacità contributiva e della tassazione della sostanza economica dell’operazione.
art. 1, comma 87, L. n. 205/2017
«…sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati…»
considerata modifica dell’art. 20 che impone il limite del testo dell’atto.
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
qualifica l’intervento del 2017 come interpretazione autentica dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
Direttiva CEE n. 335/69, art. 5
richiamata quale parametro di lettura dell’art. 50, nel senso della tassazione sul valore reale dei beni conferiti previa deduzione delle sole obbligazioni e oneri assunti a causa di ciascun conferimento.
art. 3 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità dell’art. 20, ma ritenuto non ostativo alla lettura accolta.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l’interpretazione dell’atto deve restare ancorata al contenuto testuale dell’atto presentato alla registrazione, senza estendersi ad atti collegati o a elementi extratestuali, salvo le specifiche previsioni normative.
- L’Amministrazione finanziaria può riqualificare l’atto solo entro i limiti dello schema negoziale risultante dal suo testo, non potendo sostituire alla fattispecie documentale una diversa operazione economica ricostruita in via extratestuale.
- Nel conferimento in società di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile si determina sul valore dei beni conferiti al netto delle sole passività e oneri inerenti al bene o alla causa del trasferimento; restano escluse le passività non collegate al conferimento, anche se gravanti sull’immobile.
- Il mutuo o l’ipoteca preesistenti sul bene conferito non sono automaticamente deducibili dalla base imponibile: occorre verificare il nesso di inerenza tra passività e conferimento, con esclusione di oneri assunti per finalità diverse o anteriori rispetto all’operazione tassata.
- Quando il ricorso per cassazione solleva esclusivamente questioni di diritto e la soluzione corretta emerge già dagli atti e dalla giurisprudenza consolidata, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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