Cassazione Civile, Ordinanza n. 23664/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un soggetto indicato come socio e membro del consiglio di amministrazione di una società, per la distrazione di una somma di euro 366.048,35 dalle casse sociali. L'opposto aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, poi rigettata dal Tribunale; l'appello contro tale decisione era stato parimenti rigettato dalla Corte d'appello. In Cassazione il soccombente ha proposto sei motivi, denunciando: omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 2697 c.c.; violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. in tema di ammissibilità delle prove in appello; violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c.; violazione degli artt. 116 e 252 c.p.c.; violazione degli artt. 185 e 2043 c.c. Tuttavia il controricorrente ha eccepito il difetto di idonea procura speciale al ricorso per cassazione, eccezione ritenuta preliminarmente fondata dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di valida procura speciale alle liti. La procura allegata al ricorso risultava riferita, per oggetto e indicazione della sentenza impugnata, a una diversa decisione del Tribunale di Arezzo e non alla sentenza della Corte d'appello di Firenze qui impugnata; mancava quindi il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. La Corte ha ritenuto inapplicabile la sanatoria ex art. 182 c.p.c. in assenza di una procura speciale idonea già esistente prima del ricorso. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente alle spese e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La specialità della procura per il ricorso per cassazione va valutata anche in base alla sua collocazione topografica, ma deve comunque risultare un mandato riferibile al giudizio di legittimità.
art. 365 c.p.c.
Richiede una procura speciale quale شرط di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 366, n. 5, c.p.c.
La procura deve esistere prima del ricorso e non può formarsi successivamente per sanare il difetto originario.
art. 182 c.p.c.
Non consente di sanare l'inesistenza o mancanza in atti della procura speciale per il ricorso per cassazione.
art. 1367 c.c.
Richiamato come criterio di conservazione dell'atto: nei casi dubbi la procura va interpretata per attribuirle effetti utili, ma solo se permane una riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 159 c.p.c.
Richiamato insieme al principio di conservazione dell'atto processuale.
art. 115 c.p.c.
Invocato tra le censure di merito, ma non esaminato per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
Invocato tra le censure di merito, ma non esaminato per l'inammissibilità del ricorso.
art. 345, comma 2, c.p.c.
Invocato sul tema delle prove in appello, ma non esaminato nel merito.
art. 112 c.p.c.
Invocato tra le censure di omessa pronuncia, ma non esaminato nel merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per asserita nullità della sentenza, ma non esaminato nel merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato tra le censure di valutazione delle prove, ma non esaminato nel merito.
art. 252 c.p.c.
Invocato tra le censure di rito, ma non esaminato nel merito.
art. 185 c.c.
Invocato nel sesto motivo insieme all'art. 2043 c.c., ma non esaminato nel merito.
art. 2043 c.c.
Invocato nel sesto motivo, ma non esaminato nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura alle liti deve essere speciale e riferibile alla specifica decisione impugnata; una delega che richiami un diverso provvedimento non soddisfa il requisito di ammissibilità del ricorso.
- La specialità della procura può risultare anche dalla sua collocazione materiale, ma il criterio interpretativo conservativo non opera quando dall'atto emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.
- Il difetto originario della procura speciale al ricorso per cassazione non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c., poiché la procura deve preesistere al deposito del ricorso.
- Quando è assorbente un vizio processuale preliminare che determina l'inammissibilità del ricorso, la Corte non esamina i motivi di merito o le ulteriori censure proposte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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