Cassazione Penale, Sentenza n. 30173/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 14/12/2021 che aveva riformato la pronuncia di primo grado rideterminando la pena a 4 anni di reclusione e riducendo l'interdizione dai pubblici uffici a 5 anni, confermando la revoca della patente e l'obbligo di risarcimento in separato giudizio. Il De Rosa era stato ritenuto responsabile, con recidiva reiterata e specifica, del delitto di cui agli artt. 589-bis, commi 1,2,7 e 8 c.p. (omicidio e lesioni stradali aggravati), nonché di violazioni degli artt. 186 e 187 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza (alcolemia 2,40 g/l) e positiva a cannabinoidi, e violazione delle norme di comportamento della circolazione (artt. 141,142,143 C.d.S.), avendo causato un sinistro mortale. Il ricorso deduceva tre motivi: (1) vizio nella ricostruzione della dinamica del sinistro e travisamento delle prove, sostenendo che l'incidente fosse imputabile esclusivamente alla condotta del conducente della controparte (Ristano) e non al De Rosa; (2) violazione del principio di correlazione (art.521 c.p.p.) per l'applicazione in sentenza dell'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 8, non contestata in imputazione; (3) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ha ritenuto che le censure fossero in sostanza una riproposizione dei motivi già dedotti e respinti in appello e che la Corte territoriale avesse fornito adeguata, logica e congrua motivazione sulla dinamica del sinistro, sul nesso causale e sulla sussistenza dell'aggravante. Quanto alla presunta violazione del principio di correlazione, la Cassazione ha ritenuto che gli elementi fondamentali del fatto fossero sufficientemente indicati nell'imputazione e che il diritto di difesa non fosse stato pregiudicato. Infine, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti adeguatamente motivati e non censurabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Riconoscimento della responsabilità per omicidio e lesioni stradali aggravate; comma 8 applicato per aver il conducente con la sua condotta cagionato la morte di una persona e le lesioni di un'altra; la Corte ha ritenuto che tale aggravante fosse coerentemente riferibile ai fatti contestati e adeguatamente coperta dal capo di imputazione.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
commi 2, lett. c) e 2-bis
Rilevata la guida in stato di ebbrezza con alcolemia pari a 2,40 g/l; norma utilizzata per qualificare la rilevanza penale della condotta di guida in relazione all'evento.
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Riferimento alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (positività ai cannabinoidi); la Corte ha considerato tale stato come elemento che ha influito sulla responsabilità penale del conducente.
artt. 141, 142, 143 Codice della Strada
Richiamate per le violazioni delle norme di comportamento (andatura, senso di marcia, limiti di velocità) che hanno contribuito alla creazione del contesto di pericolosità e all'evento lesivo/mortale.
Principio di correlazione fra imputazione e sentenza: la Corte ha affermato che non sussiste violazione quando gli elementi fondamentali del fatto erano comunque noti all'imputato e questi ha potuto esercitare la propria difesa; occorre dimostrare il concreto pregiudizio subito.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in assenza di elementi positivi che giustificassero la mitigazione, richiedendo al giudice la motivazione positiva solo quando concede le attenuanti.
Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento a questi parametri per motivare la congruità della pena inflitta.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati in relazione al diritto ad un giusto processo e alla preparazione della difesa; la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea che esclude violazione se l'imputato ha avuto adeguata possibilità di difendersi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è luogo per rinnovare o ribaltare la valutazione di fatti e prove già compiuta dal giudice di merito: vanno posti vizi di diritto chiari o macroscopici nella motivazione, non semplici alternative ricostruttive.
- La sussistenza di più concause nella dinamica di un sinistro non esclude automaticamente la responsabilità di ciascun concorrente: una causa sopravvenuta esclude il nesso causale solo se del tutto autonoma o assolutamente anomala rispetto al rischio originario.
- L'aggravante prevista per i delitti stradali (art. 589-bis, comma 8) può essere riconosciuta in sentenza anche se non formulata con identica dizione nell'imputazione, purché gli elementi essenziali del fatto siano stati contestati e l'imputato abbia potuto difendersi sul materiale probatorio.
- Per censurare in cassazione la violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) è necessario dimostrare il concreto pregiudizio alla possibilità di difesa, non la mera diversa qualificazione giuridica del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione approfondita se il giudice illustra i criteri (art. 133 c.p.) e sussistono elementi che rendono immotivata la concessione (gravità del fatto, condotta processuale e mancata riparazione).
- La valutazione della congruità della pena rimane in larga parte affidata al giudice del merito se adeguatamente motivata con riferimento ai parametri di legge; la Cassazione interviene solo per macroscopiche irragionevolezze.
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