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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06797/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava in via principale: 1) la carenza e la erronea valutazione della gravità indiziaria in relazione all'addebito di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ai reati di detenzione/trasporto (art. 73 d.P.R. 309/90). La difesa sosteneva che l'inserimento di Moio nel sodalizio fosse dedotto in via presuntiva e riflessa da singoli episodi (trasporti attribuiti a terzi), dalla possibile confusione fra nomi (Michele/Matteo) e dalla sequenza temporale degli eventi, che indicherebbe la sua estraneità o, quanto meno, l'assenza di stabile affectio societatis. 2) la mancata prova dell'attualità delle esigenze cautelari e la non adeguata motivazione della scelta della misura carceraria: la difesa ha contestato l'uso formale della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ha richiamato il tema del "tempo silente" (lunga distanza temporale tra condotte contestate e applicazione della misura) e ha denunciato l'assenza di valutazione delle condizioni personali del prevenuto e della possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza della gravità indiziaria, ritenendo coerente e logico il quadro probatorio emergente dalle intercettazioni, dagli accertamenti sulle celle telefoniche, dagli incontri «de visu» e dal sequestro operato sull'arresto di D'Agostino Giuseppe, che insieme costituiscono elementi idonei a ritenere l'intraneità del Moio al sodalizio e il suo ruolo poliedrico (trasporto, logistica, finanziamento, fornitura). La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle esigenze cautelari: la presunzione relativa connessa ai reati di cui all'art. 74/73 d.P.R. 309/1990 si è concretizzata nelle circostanze del caso (professione criminale, rete di contatti internazionale, precedente specifico, uso di telefoni criptati), il «tempo silente» non ha fatto venir meno l'attualità del pericolo di reiterazione e la misura carceraria è stata ritenuta adeguata rispetto a misure alternative.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Il termine "gravi indizi di colpevolezza" va interpretato come valutazione prognostica volta a predire una qualificata probabilità di condanna; il giudice cautelare deve motivare il significato incriminante degli elementi raccolti, confrontandoli con le regole prudenziali e di giudizio proprie della decisione finale.

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come regola procedurale: il giudice deve valutare gli elementi di prova nella decisione incidentale cautelare secondo i criteri previsti dal codice.

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro della decisione finale (colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio); la Corte ricorda che il giudizio cautelare deve comunque tener conto in via mediata delle regole della futura decisione.

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle regole di giudizio per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà nel processo penale e della necessità che il giudizio cautelare ponderi la tenuta del quadro indiziario.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista per talune fattispecie (fra cui quelle inerenti il traffico di stupefacenti), è rilevante ma non automatica: il giudice deve comunque motivare concretamente la persistenza del pericolo e l'adeguatezza della misura. Nel caso la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame adeguata.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che punisce le condotte di detenzione, trasporto e traffico di sostanze stupefacenti; nel caso i capi relativi a detenzione/trasporto (B.15, B.16) sono stati valutati come elementi rilevanti per il quadro indiziario.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione associativa ha attivato una specifica valutazione delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Riconosciuta l'interferenza/sovrapposizione fra l'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e articolazioni di 'ndrangheta; la circostanza è stata ritenuta un'aggravante ai fini della valutazione complessiva.

Massime di principio

  • La "gravità indiziaria" nel procedimento cautelare è una valutazione prognostica: non occorre la prova definitiva ma un quadro di elementi, valutati con logica e coerenza, che renda probabile la condanna.
  • Intercettazioni, confronti «de visu», riscontri sulle celle telefoniche e sequestri connessi a trasporti costituiscono elementi cumulativi che possono sorreggere la valutazione di intraneità a un'associazione criminale; nessuno di tali elementi è in genere decisivo da solo.
  • Un sequestro o un arresto in flagranza collegato a uno dei corrieri utilizzati può corroborare l'impianto indiziario rispetto al mandante o all'organizzatore, ma va sempre inserito in un quadro indiziario organico per giustificare misure cautelari severe.
  • La distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura ("tempo silente") non annulla automaticamente le esigenze cautelari: occorre valutare la persistenza dell'organizzazione, l'attualità della partecipazione e fattori di rischio concreti (precedenti, rete di contatti, strumenti idonei alla prosecuzione dell'attività delittuosa come telefoni criptati).
  • La presunzione relativa di cui all'art. 275(3) c.p.p. facilita la dimostrazione delle esigenze cautelari per specifiche fattispecie (es. associazione per stupefacenti) ma il giudice deve comunque motivare l'effettiva sussistenza del pericolo e l'adeguatezza della misura scelta.
  • Disconoscere l'affectio societatis richiede argomenti concreti e coerenti: la mera presenza a incontri o la partecipazione tramite intermediari non è di per sé decisiva se sussistono elementi che mostrano rapporti stabili, ruoli ricorrenti e responsabilità operative (logistica, finanziamento, fornitura).
  • Nei casi in cui sussistono indizi di uso di strumenti tecnici (telefoni criptati) o di contatti con soggetti apicali di organizzazioni mafiose, la comparazione con misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) richiede una valutazione molto attenta e documentata delle concrete garanzie di non reiterazione.
  • In fase cautelare il giudice di merito deve dar conto, con motivazione specifica, del valore incriminante di ciascun elemento probatorio: il controllo di legittimità verifica la completezza, logicità e non contraddittorietà del percorso argomentativo, non la riconsiderazione integrale delle prove.

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