Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2034/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di aggiudicazione della fornitura triennale di prodotti di igiene, pulizia e convivenza, unitamente agli atti di verifica della conformità tecnica dell’offerta aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura Consip, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, contestando la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle caratteristiche tecniche e ai requisiti ambientali previsti dalla lex specialis. In particolare, per la voce 17, relativa a un sapone liquido viscoso per mani antibatterico, ha dedotto la mancanza della certificazione Ecolabel o equivalente, della prova di registrazione come presidio medico chirurgico o biocida e di documentazione idonea a dimostrare l’antibattericità. Per la voce 21, relativa a un detergente anticalcare, ha contestato la diversa concentrazione di acido fosforico, il pH indicato e il confezionamento da 1000 ml anziché da 750 ml. Ha sostenuto che le difformità riguardassero elementi essenziali dell’offerta e integrassero un aliud pro alio, non sanabile mediante equivalenza o soccorso istruttorio. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione della verifica di conformità, nonché violazione della par condicio, della trasparenza e del divieto di modificazione sostanziale dell’offerta. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. L’amministrazione e l’aggiudicataria hanno eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso e la legittimità della valutazione tecnica, sostenendo che alcune prescrizioni ambientali non fossero applicabili a prodotti contenenti sostanze incompatibili con Ecolabel e CAM e che le difformità contestate fossero solo apparenti o funzionalmente irrilevanti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile. Poiché le censure riguardavano vizi tecnici desumibili soltanto dalle schede e dalla documentazione integrativa dell’offerta dell’aggiudicataria, il termine di impugnazione decorreva dall’ostensione effettiva dei documenti. L’istanza di accesso era stata presentata tempestivamente il 19 gennaio 2026, ma l’amministrazione aveva consentito l’accesso soltanto il 24 febbraio 2026; il ricorso notificato il 25 marzo 2026 è stato quindi considerato tempestivo. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Quanto alla voce 17, il Collegio ha interpretato la lex specialis secondo ragionevolezza e sistematicità, ritenendo che la certificazione Ecolabel o equivalente fosse richiesta nei limiti della sua compatibilità con la composizione del prodotto. La presenza di benzalconio cloruro, sostanza incompatibile con i CAM e con la certificazione Ecolabel secondo gli elementi acquisiti, giustificava la mancata produzione della certificazione. L’antibattericità era desumibile dalla presenza della sostanza richiesta dal capitolato, senza necessità di un titolo formale di biocida o presidio medico chirurgico. Le ulteriori contestazioni tecniche formulate dalla ricorrente soltanto con memoria non notificata sono state dichiarate inammissibili. Quanto alla voce 21, la diversa dimensione del flacone non incideva sulla quantità complessiva né sull’idoneità funzionale del detergente; l’equivalenza tecnica poteva essere valutata anche implicitamente e senza una dichiarazione formale, purché risultasse dalla documentazione. Gli errori contenuti nella scheda predisposta dall’aggiudicataria sono stati qualificati come irregolarità meramente formali, superabili mediante il raffronto con la scheda originaria del produttore e con la scheda di sicurezza, dalle quali risultava la conformità sostanziale del prodotto. Il TAR ha escluso l’aliud pro alio e ha richiamato il principio del risultato, ritenendo doveroso valorizzare la sostanziale idoneità dell’offerta migliore e consentire la regolarizzazione di irregolarità documentali non sostanziali. È stata inoltre esclusa la necessità di una motivazione analitica del giudizio di conformità tecnica in una gara al minor prezzo: l’ammissione dell’offerta integra, salvo casi particolari, motivazione implicita. Non essendo stati forniti elementi concreti idonei a dimostrare l’inattendibilità o la manifesta illogicità della valutazione tecnica, le censure sono state respinte. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    deve essere garantito l’intero termine di 30 giorni previsto dall’articolo 120 c.p.a., decorrente dalla conoscenza delle illegittimità o da quando la parte interessata avrebbe potuto prenderne conoscenza usando l’ordinaria diligenza

    Il termine per impugnare l’aggiudicazione può subire una dilazione quando l’accesso tempestivamente richiesto sia necessario per conoscere vizi tecnici non desumibili dagli atti già disponibili; in caso di ostensione tardiva, il termine decorre dall’effettiva conoscenza della documentazione.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Le prescrizioni della lex specialis devono essere interpretate secondo il significato letterale e sistematico, privilegiando una lettura ragionevole e non contraddittoria con la normativa sovraordinata.

  • D.M. 29 gennaio 2021 — CAM per il servizio di pulizia e sanificazione e per i prodotti detergenti

    I sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili rientrano tra le sostanze non ammesse o soggette a restrizione; tale disciplina può rendere incompatibile la certificazione Ecolabel o CAM per prodotti aventi specifiche composizioni chimiche.

  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 — CLP

    La classificazione di pericolo delle sostanze e delle miscele rileva ai fini della compatibilità dei prodotti detergenti con i criteri ambientali minimi.

  • Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi

    I prodotti biocidi e disinfettanti appartengono a una categoria regolatoria distinta rispetto ai detergenti ordinari, con conseguenze sulla possibilità di applicare CAM ed Ecolabel.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato orienta l’azione della stazione appaltante verso la selezione dell’operatore più idoneo all’esecuzione della prestazione; le irregolarità meramente formali della documentazione non devono impedire il conseguimento del risultato quando la conformità sostanziale dell’offerta sia verificabile.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, quando le censure contro l’aggiudicazione riguardano vizi tecnici desumibili soltanto dalla documentazione integrante l’offerta dell’aggiudicatario, l’istanza di accesso tempestivamente proposta consente la decorrenza del termine di impugnazione dall’effettiva ostensione dei documenti; se l’amministrazione evade tardivamente l’istanza, non opera il mero limite massimo dei quarantacinque giorni, ma decorre un nuovo termine di trenta giorni dalla conoscenza della documentazione necessaria.
  • Le prescrizioni della lex specialis relative a certificazioni ambientali devono essere interpretate in modo ragionevole e sistematico, sicché la certificazione Ecolabel o equivalente è esigibile nei limiti in cui sia concretamente compatibile con la composizione e la funzione del prodotto richiesto; non può essere imposta un’interpretazione che renda la disciplina di gara intrinsecamente contraddittoria o incompatibile con la normativa ambientale sovraordinata.
  • Il requisito dell’antibattericità può ritenersi dimostrato secondo le modalità previste dalla lex specialis, senza necessità di una specifica registrazione come biocida o presidio medico chirurgico quando il capitolato non la richieda espressamente e la caratteristica funzionale sia desumibile dalla sostanza indicata nella composizione del prodotto.
  • Il principio di equivalenza consente di ammettere prodotti funzionalmente conformi alle specifiche tecniche, anche senza una dichiarazione formale di equivalenza, purché la rispondenza sostanziale emerga dalla documentazione dell’offerta e non siano compromesse l’idoneità funzionale del prodotto o la par condicio.
  • In una gara aggiudicata con il criterio del minor prezzo, il giudizio di conformità tecnica non richiede, di regola, una motivazione analitica: l’ammissione dell’offerta può costituire motivazione implicita, salvo che il concorrente fornisca elementi concreti idonei a dimostrare la manifesta illogicità, arbitrarietà o inattendibilità della valutazione.
  • Il principio del risultato impone di distinguere le irregolarità documentali meramente formali dalle difformità sostanziali: le prime possono essere superate mediante il soccorso istruttorio o procedimentale quando ciò consenta di accertare la conformità effettiva dell’offerta senza modificarne il contenuto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenza
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.