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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03710/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2008, con recupero di IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella in primo grado e la CTR aveva confermato la decisione ritenendo la cartella nulla per intervenuta decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, perché notificata il 12.01.2012 oltre il termine triennale scaduto il 31.12.2011. In cassazione la società della riscossione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, essendo la notifica eseguita a mezzo posta, per il notificante essa si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale; dunque, poiché la spedizione era avvenuta il 29.12.2011, il termine decadenziale sarebbe stato rispettato, indipendentemente dalla ricezione da parte del destinatario avvenuta il 12.01.2012.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per difetto di specificità, osservando che nel ricorso per cassazione non erano state trascritte le parti della notificazione della cartella oggetto di contestazione. Ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in tema di contestazione della rituale notifica delle cartelle di pagamento, secondo cui è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo della doglianza solo sulla base del ricorso. Nonostante il passaggio motivazionale sull'inammissibilità del motivo, il dispositivo finale ha rigettato il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le altre parti non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato come norma che prevede un termine di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché respinge la censura per difetto di specificità.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale; la ricorrente ne invocava l'effetto perfezionativo per il notificante alla data di consegna all'ufficio postale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovutezza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti la rituale notificazione di una cartella di pagamento è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, perché la Corte possa verificare la fondatezza della censura esclusivamente sulla base del ricorso.
  • La censura è inammissibile per difetto di specificità quando il ricorrente non riproduce gli elementi documentali essenziali su cui fonda la doglianza relativa alla notifica.
  • La doglianza sulla decadenza dell'azione di riscossione non può essere scrutinata nel merito se il ricorso non rispetta gli oneri di autosufficienza richiesti nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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