Cassazione Civile, Ordinanza n. 27394/2021 del 08/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per euro 200.000, somma che sarebbe stata data a mutuo a un terzo con un contratto nel quale la resistente avrebbe sottoscritto a garanzia della restituzione. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della resistente e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame del creditore, ritenendo non sufficientemente provata la dazione della somma nei confronti della resistente e valorizzando, tra l'altro, la mancata sottoscrizione da parte sua della pagina del documento contenente la quietanza. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 347, ultimo comma, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente considerato inutilizzabile il documento n. 1 prodotto in sede monitoria perché riprodotto solo in appello a seguito di ordinanza della Corte, ordinanza che il ricorrente riteneva non adottabile fuori dalle impugnazioni contro sentenze non definitive. In sostanza, il motivo era diretto a contestare la valutazione di inutilizzabilità/producibilità del documento e la ricostruzione probatoria della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, pur essendo corretto il richiamo al principio secondo cui i documenti della fase monitoria sono sempre producibili anche nel giudizio di appello, il ricorrente non aveva efficacemente superato la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti ritenuto non provata la dazione del denaro nei confronti della resistente sulla base di un apprezzamento probatorio complessivo, rilevando in particolare che il documento esaminato non deponeva in senso contrario e che mancava la sottoscrizione della resistente sulla pagina contenente la quietanza. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente sulle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova; la censura non ha superato la valutazione della Corte territoriale circa l'insufficienza della prova della dazione della somma nei confronti della resistente.
art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere i limiti del potere del giudice d'appello di ordinare la produzione documentale; la Corte rileva però che il motivo resta inammissibile perché non aggredisce la reale ratio della decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando una violazione di legge, non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e non ne dimostri la decisività.
- I documenti prodotti nella fase monitoria sono in linea di principio producibili anche in appello; tuttavia la loro ammissibilità non è sufficiente, da sola, a sovvertire una decisione fondata su autonoma valutazione di insufficienza probatoria.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancata prova della dazione o dell'efficacia vincolante di una sottoscrizione, il ricorso deve specificamente confutare tale accertamento, non limitarsi a criticare il tema della produzione documentale.
- La mancata sottoscrizione della parte sulla pagina contenente la quietanza può essere valorizzata, in sede di merito, come elemento ostativo alla prova del pagamento o della garanzia prestata.
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