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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08116/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori volta a ottenere, sulla base di un accordo sindacale del 16 luglio 2009, somme a titolo di indennità per attività prestata fuori sede, da corrispondersi sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la pretesa dei lavoratori e condannato la società al pagamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione dell'accordo sindacale in relazione agli artt. 1362 e seguenti c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse interpretato erroneamente l'accordo aziendale e sostenendo una diversa lettura delle clausole negoziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse nella mera contrapposizione di una interpretazione alternativa e più favorevole alla società rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Ha ribadito che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è attività riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente viziata; nel caso concreto, la decisione impugnata risultava sorretta da un percorso interpretativo plausibile, fondato sul senso letterale delle parole e sulla comune intenzione delle parti, già confermato da precedenti conformi. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso era formalmente ricondotto alla violazione di legge, ma la censura era in realtà diretta a contestare l'interpretazione dell'accordo sindacale, tema non rivalutabile in cassazione se non nei limiti del controllo sui canoni ermeneutici e sui vizi motivazionali radicali.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le norme sull'interpretazione del contratto richiedono la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica; la diversa lettura prospettata dalla parte non è sufficiente a fondare il ricorso se quella del giudice di merito è plausibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia ai precedenti di legittimità già conformi senza ripetere ulteriormente tutti gli argomenti già esaminati in analoghe controversie.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    Ha modificato il d.P.R. n. 115 del 2002 introducendo il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo sindacale o di altro atto di autonomia negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione o di un vizio motivazionale radicale.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione del testo negoziale, ancorché plausibile o persino più convincente per la parte ricorrente, quando la soluzione adottata dal giudice di merito sia una delle interpretazioni possibili.
  • Per dedurre correttamente la violazione delle regole ermeneutiche non basta affermare che il giudice ha errato nella lettura del contratto: occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale modo il ragionamento interpretativo sia obiettivamente deficiente o contraddittorio.
  • Il senso letterale delle parole è criterio ermeneutico fondamentale, ma non esclusivo: l'interpretazione va ricostruita tenendo conto anche della comune intenzione delle parti secondo un percorso complessivo e circolare.
  • Quando una clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura a quella scelta dal giudice di merito, se quest'ultima è sorretta da motivazione non illogica e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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