Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19059/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un atto di recupero con cui l'Ufficio contestava a una società l'indebito utilizzo, nell'anno 2009, di un credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall'art. 1, commi 271-279, della L. n. 296/2006. Secondo l'Amministrazione, il credito era stato compensato con imposte diverse da quelle sui redditi, in violazione del limite di utilizzo previsto dal comma 276, secondo periodo. La società aveva impugnato l'atto ottenendo l'annullamento in primo grado; l'appello dell'Ufficio era stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva ritenuto che l'art. 2 del D.L. n. 97/2008 avesse introdotto una disciplina innovativa, consentendo l'utilizzo del credito già dal 2008 e senza distinguere tra tipi di imposte. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 271-279, L. n. 296/2006 e dell'art. 2 del D.L. n. 97/2008, conv. dalla L. n. 129/2008, sostenendo che la decisione di merito avesse erroneamente attribuito a tale ultima norma un effetto di superamento del meccanismo di gradualità del credito e una anticipazione della sua fruibilità.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione interpretativa sul credito d'imposta, perché ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato, dall'esame diretto degli atti e dall'attestazione di cancelleria, che il ricorso era stato notificato l'11 ottobre 2024 ma depositato il 7 novembre 2024, quindi oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della società. Ha inoltre escluso sia la liquidazione delle spese dei precedenti gradi in mancanza di impugnazione incidentale, sia la condanna ex art. 96 c.p.c., sia l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 271-279, L. n. 296/2006

    Norma istitutiva del credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate; nel ricorso si discuteva il limite di utilizzo del credito e il suo ambito di compensazione.

  • art. 2 D.L. n. 97/2008 conv. in L. n. 129/2008

    La ricorrente sosteneva che non avesse innovato le modalità di utilizzo del credito in senso favorevole al contribuente; la sentenza di merito, invece, lo aveva inteso come disciplina che consentiva la fruizione anticipata del credito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    Il deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 93, primo comma, c.p.c.

    Fondamento della distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non è stata applicata l'ulteriore attestazione del contributo unificato perché l'Agenzia delle Entrate è ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. è condizione di procedibilità: il deposito tardivo comporta l'improcedibilità del ricorso, anche se il ricorso è stato ritualmente notificato.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione assorbe l'esame del motivo di merito e impedisce alla Corte di pronunciarsi sulla questione sostanziale devoluta.
  • La domanda di condanna alle spese dei gradi di merito non può essere esaminata in cassazione se non sia stata proposta impugnazione incidentale sul punto.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede la verifica dei relativi presupposti nel giudizio in corso; questioni estranee al thema decidendum non possono fondarla.
  • Per gli enti pubblici ammessi ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato non opera l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.