Cassazione Penale, Sentenza n. 18236/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Salvatore Serravalle per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p. e con aggravamento) e traffico illecito di rifiuti/condotte di smaltimento illecito di cippato (artt. 81, 110, 112, 452- quaterdecies ecc.). I motivi principali di impugnazione denunciavano: carenza o apparenza della motivazione (violazione art. 125 c.p.p.), mancata valutazione e difformità delle deduzioni difensive depositate in riesame (memoria dettagliata), assenza di specifici elementi che colleghino personalmente il ricorrente ai fatti o all'associazione (mancata individualizzazione della posizione nonostante l'uso indistinto del termine "Serravalle"), erronea qualificazione giuridica del contributo contestato come partecipazione associativa e illogicità nella valutazione dei gravi indizi, e vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (mancata verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione, mancata comparazione con misure meno afflittive come arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per plurimi profili: ha constatato la carenza motivazionale del Tribunale del riesame nella parte in cui non ha dato adeguato e specifico riscontro alle censure difensive contenute nella memoria depositata, nonché l'assenza di una puntuale individualizzazione degli elementi indizianti relativi alla posizione di Salvatore Serravalle. Ha inoltre ritenuto carente la motivazione in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione (esigenze cautelari) e alla comparazione concreta con misure alternative meno afflittive, non essendo stati giustificati in concreto gli ostacoli all'applicazione degli arresti domiciliari rafforzati con controllo elettronico. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame in piena libertà di valutazione.
Norme richiamate
Principio del dovere di motivazione: la Corte ha ritenuto inadeguata la motivazione del Tribunale del riesame poiché non ha risposto con specificità e completezza alle deduzioni difensive contenute nella memoria
Regola sulla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la valutazione di Cassazione controlla che il giudice di merito dia conto delle ragioni in base alle quali ritiene sussistenti i gravi indizi
Regole sulle esigenze cautelari: la Corte ha richiamato la necessità che il giudice motivi sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune aggravanti (qui invocate): la Corte conferma che si tratta di una presunzione relativa che deve comunque essere valutata e motivata alla luce del tempo trascorso e degli elementi concreti
Delitto di associazione per delinquere: la Corte ha richiesto una più puntuale verifica della tipicità del comportamento e della partecipazione individuale del singolo imputato, evitando valutazioni indifferenziate
art. 452- quaterdecies cod. pen. e artt. 81, 110, 112 cod. pen.
Norme relative ai delitti ambientali e concorso: utilizzate nel quadro dell'accusa; la Corte non censura la rilevanza dei reati ma richiede che la loro contestazione sia supportata da adeguata individualizzazione degli indizi
art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)
Definizione di rifiuto: il Tribunale aveva ricondotto i materiali conferiti alla nozione di rifiuto sulla base di perizie e riscontri; la Cassazione non annulla tale ricostruzione di merito ma chiede corretta valutazione dei rilievi difensivi in ordine alla possibile natura di sottoprodotto
legge n. 47/2015 (riforma del processo penale)
Richiamo sulle conseguenze della riforma rispetto alla presunzione e all'esigenza di valutare il trascorrere del tempo nella verifica delle esigenze cautelari
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve dar conto, in modo specifico e motivato, delle censure difensive sollevate con memoria: la mera riproduzione o il rinvio generico all'ordinanza genetica è insufficiente quando le difese propongono deduzioni nuove e potenzialmente decisive
- Per attribuire rilevanza indiziaria a dichiarazioni di collaboratori o a elementi captativi occorre una specifica individualizzazione: riferimenti indifferenziati a più soggetti familiari o società non sostituiscono la prova dell'apporto personale del singolo indagato
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive rilevanti devono essere valutati esplicitamente dal giudice nella verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione
- Quando si pretende la custodia cautelare in carcere, il giudice deve comparare e motivare l'inidoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico); la mancata motivazione comparativa puo’ rendere illegittima la misura
- Le imputazioni associative richiedono la ricostruzione del vincolo stabile, del programma criminoso e del ruolo specifico dell'imputato: la mera partecipazione ad attività utili a terzi non sempre integra il reato associativo se non è provato l'inserimento nell'organizzazione
- Le contestazioni ambientali basate su qualificazioni tecniche (rifiuto vs sottoprodotto) richiedono verifica peritale e confronto con le difese: una consulenza di parte inserita nel giudizio deve essere affrontata e valutata, non ignorata
- In presenza di pesanti dichiarazioni di collaboratori, il giudice di merito deve indicare i riscontri concreti che ne giustificano l'apprezzamento probatorio, specie se i collaboratori non riferiscono fatti diretti e specifici a carico di un certo indagato
- Gli errori più frequenti impugnabili in materia di misure cautelari sono: motivazione generica, mancata individualizzazione degli indizi, omissione di comparazione tra misure e assenza di valutazione del decorso temporale rispetto alla persistenza del periculum
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