Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39038/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato il loro appello avverso la pronuncia del Tribunale relativa alla nullità/inefficacia e/o alla risoluzione di contratti preliminari di compravendita e al diritto alla restituzione di caparre/acconti. In cassazione hanno dedotto vari motivi di merito; la questione decisiva è però risultata essere preliminare e processuale: la controricorrente eccepiva la tardività del ricorso per cassazione, sostenendo che la sentenza impugnata fosse stata validamente notificata via PEC al difensore indicato e pertanto il termine breve per proporre ricorso (art. 325 c.p.c., 60 giorni) era già decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto valida la notificazione via PEC all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi (INIPEC/REGINDE) e, quindi, correttamente decorso il termine di impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in complessivi C 7.500,00 oltre accessori) e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione

    La Corte ha ritenuto che la notificazione della sentenza via PEC, se correttamente effettuata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, fa decorrere il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

  • art. 285 c.p.c. (modificato dall'art. 46, comma 10 L. n. 69/2009)

    Richiamato per affermare che, anche in presenza di più procuratori, ciascuno è legittimato a ricevere gli atti, e che la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini secondo le stesse regole degli altri atti.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 285 c.p.c. per il principio che, in caso di più procuratori nominati dalla stessa parte, ognuno può ricevere le notificazioni.

  • L. n. 53/1994 (art. 3-bis e altre disposizioni sulla notificazione telematica)

    "Notificazione ai sensi della legge n. 53/94 - Attenzione trattasi di notificazione ai sensi dell'art. 3 bis della L. 53/1994"

    La Corte ha richiamato le regole tecniche e formali per le notificazioni telematiche previste dalla normativa vigente, ritenendo valida la notificazione che rispetta le previste modalità (allegazione dell'atto, attestazione di conformità, ricevute di accettazione e consegna).

  • D.L. n. 179/2012, art. 16-sexies ("Domicilio digitale")

    La Corte ha interpretato la disciplina del domicilio digitale come prevalente: l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici (INIPEC/REGINDE) rende possibile la notificazione telematica e limita l'ambito della domiciliazione d'ufficio presso la cancelleria.

  • art. 125 c.p.c. (modifiche e principio di identificazione tramite registro)

    La soppressione dell'obbligo di indicare la PEC nell'atto di parte non ha escluso la possibilità di notificare all'indirizzo PEC risultante dai registri; pertanto la PEC conosciuta pubblicamente può legittimare la notificazione.

  • art. 82 R.D. n. 37/1934

    La Corte ha rilevato che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria, prevista dall'art. 82, ha oggi ambito fortemente ridimensionato dalla disciplina del domicilio digitale e si applica solo se non sia possibile notificare al domicilio telematico per causa imputabile al destinatario.

  • Provvedimento DGSIA del 16.4.2014 (art. 19-bis e specifiche tecniche)

    La Corte ha richiesto il rispetto delle modalità tecniche previste dal DGSIA per le notificazioni telematiche e ha verificato che nel caso concreto tali modalità (oggetto del messaggio, allegazione dell'atto, attestazione di conformità, ricevute) erano state osservate.

Massime di principio

  • La notificazione di sentenze e atti via PEC all'indirizzo risultante dai registri pubblici (INIPEC/REGINDE) è valida e fa decorrere i termini di impugnazione (es. 60 giorni ex art. 325 c.p.c.), purché le modalità tecniche siano rispettate (attestazione di conformità, ricevuta di accettazione e di consegna).
  • Se una parte ha più procuratori nominati, ciascun procuratore è legittimato a ricevere notificazioni e la notifica al PEC di uno di essi può fare decorrere i termini, anche se il mandato è congiunto.
  • L'indicazione in atti della PEC "ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria" aveva in passato rilievo giurisprudenziale, ma le successive modifiche legislative e l'introduzione del domicilio digitale hanno significativamente ridotto l'efficacia di tale limitazione: oggi prevale la conoscibilità del PEC tramite gli elenchi pubblici.
  • Per contestare una notificazione telematica è necessario provare l'irregolarità formale o tecnica (es. mancata consegna, assenza dell'indirizzo nei registri pubblici, inesistenza delle ricevute di consegna); mere asserzioni non bastano.
  • Prassi consigliata per i difensori e le parti: verificare periodicamente l'indirizzo PEC risultante nei registri (INIPEC/REGINDE), conservare le ricevute di accettazione/consegna e le attestazioni di conformità, e agire tempestivamente se si riceve una notifica (controllare termini di impugnazione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.