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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39173/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della dichiarazione di fallimento per vizio di legittimazione dell'atto introduttivo: la ricorrente contestava che l'istanza di fallimento fosse stata presentata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. dopo la sua estinzione ex lege (d.l. 193/2016 conv. legge 225/2016) e non dall'ente successore (Agenzia delle Entrate Riscossione). Venivano altresì dedotte violazioni relative al contenuto formale dell'atto (art.125 e art.163 c.p.c.), alla validità della procura e del mandato alle liti conferiti al difensore (ius postulandi), e alla legittimità della nomina del difensore dopo il passaggio delle funzioni al nuovo ente; in sostanza si sosteneva la nullità insanabile dell'istanza introduttiva e degli atti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'istanza di fallimento fosse stata effettivamente proposta da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., soggetto già estinto, e non dal nuovo ente successore. Ha rilevato che gli elementi tipici richiesti dagli artt.125 e 163 c.p.c. (intestazione, sede, codice fiscale, procura) indicavano inequivocabilmente Equitalia come parte istante e che la mera indicazione parentetica "oggi Agenzia Entrate Riscossione" non era idonea a far assumere all'atto la provenienza dall'ente subentrante. Di conseguenza ha dichiarato la nullità insanabile dell'istanza e degli atti dipendenti, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art.384, comma 2 c.p.c., ha accolto il reclamo di MTN revocando la dichiarazione di fallimento. Ha condannato la parte resistente alle spese, liquidandone gli importi.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. civ.

    Imposta l'obbligo di indicare in modo chiaro le parti negli atti di parte e che gli atti siano sottoscritti dalla parte o dal difensore munito di procura; la Corte ha interpretato la norma come criterio vincolante per l'identificazione della parte agente, escludendo che un'indicazione parentetica possa attribuire l'azione a un diverso soggetto.

  • art. 163 cod. proc. civ.

    Dettaglia il contenuto della citazione (dati identificativi dell'attore e del rappresentante). La Corte ha esteso tale principio agli atti introduttivi in generale, ritenendo necessario l'identificativo preciso della parte che agisce.

  • d.l. 22.10.2016 n.193, conv. L. 1.12.2016 n.225 (art.1)

    Prevede la cancellazione/estinzione delle società del gruppo Equitalia e il trasferimento delle funzioni all'Agenzia delle Entrate Riscossione; la Corte ha osservato che il trasferimento ex lege non autorizza automaticamente a considerare validi atti processuali redatti e sottoscritti da un soggetto ormai estinto, se dall'atto non risulta chiaramente l'intervento del successore.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Riguarda la rappresentanza tecnica e l'esercizio del ius postulandi. È stato richiamato nel motivo relativo alla validità della procura e del mandato alle liti del difensore, sebbene la Corte non abbia dovuto decidere nel merito dopo aver accolto il primo motivo.

  • art. 182 cod. proc. civ.

    Previene la possibile sanatoria di vizi processuali. Il Procuratore Generale aveva prospettato l'applicabilità officiosa della sanatoria ex art.182, comma 2; tuttavia la Corte, pur menzionando l'istituto, ha ritenuto prevalente la nullità insanabile dell'istanza introduttiva e non ha applicato la sanatoria nel caso concreto.

  • art. 159 e art. 161 cod. proc. civ.

    Regolano la nullità degli atti processuali: la Corte ha ritenuto che la nullità dell'atto introduttivo comporti la nullità degli atti successivi idonei a dipendere da quello, con conseguente invalidazione del procedimento di fallimento.

  • art. 360 cod. proc. civ. (1° comma, nn. 3 e 4)

    Consente il ricorso per cassazione per violazione/erronea applicazione di norme di diritto e per vizio di motivazione o violazione di norme processuali; la ricorrente ha utilizzato tali rimedi per contestare l'identificazione della parte e i vizi processuali.

  • art. 384 cod. proc. civ., comma 2

    Autorizza la Corte di Cassazione, in alcuni casi, a decidere nel merito senza rinvio. Qui la Corte ha deciso nel merito (revoca del fallimento) anziché rinviare il procedimento.

  • art. 380-bis e art. 375 cod. proc. civ.

    Norme procedurali richiamate nell'istruttoria (valutazione della decisione camerale e rinvio alla pubblica udienza). Sono state menzionate in rapporto alla fase di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La parte agente in giudizio deve risultare chiaramente identificabile dagli atti introduttivi (intestazione, sede, codice fiscale/partita IVA, procura): una menzione marginale o parentetica del successore non è sufficiente a trasferire la legittimazione ad agire.
  • Se un atto introduttivo è stato sottoscritto o conferito da un soggetto ormai estinto per effetto di una norma, l'atto è nullo e determina la nullità degli atti successivi che ne dipendono, salvo che ricorra una sanatoria espressa e applicabile.
  • La procura alle liti e il mandato del difensore devono essere validi al momento della costituzione della parte; l'estinzione del mandante può incidere sul ius postulandi se non sussiste una chiara ed efficace attribuzione del potere al successore.
  • Il trasferimento di funzioni e rapporti ex lege a un ente successore richiede, ai fini processuali, atti o indicazioni chiare che attestino l'intervento del successore; il mero rimando legislativo non basta a convalidare automaticamente atti firmati dall'ente estinto.
  • In casi di vizio formale dell'atto introduttivo la Cassazione può decidere nel merito (art.384, comma 2) ed evitare il rinvio, se i fatti e la normativa sono già pacifici e non richiedono ulteriori accertamenti.
  • L'istituto della sanatoria processuale (art.182 c.p.c.) può essere prospettato per rimediare a vizi formali ma la sua applicabilità è valutata restrittivamente e non sempre opera automaticamente in presenza di nullità insanabile dell'atto introduttivo.

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