Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39145/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduceva che la Corte di cassazione, nella sentenza n.18554/2015, aveva commesso un errore di fatto (art.395 n.4 c.p.c.) e materiale impugnabile per revocazione ex art.391-bis c.p.c., perché aveva omesso di esaminare e decidere su una specifica domanda di riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima che la Mottarelli aveva effettivamente proposto nella memoria/atto di citazione in sede di appello (giudice funzionalmente competente in unico grado). La Corte di cassazione aveva ritenuto il terzo motivo di ricorso incompleto e inammissibile (lo definì mero interpello) e aveva ritenuto che la ricorrente non avesse indicato l'atto di merito che conteneva la domanda; la ricorrente invece sosteneva che tali indicazioni erano presenti nella narrativa del ricorso e che la Corte aveva errato nella percezione degli atti interni, configurando una svista immediatamente rilevabile.

La decisione

La Corte di cassazione, esaminata la revocazione, ha ritenuto sussistente l'errore di fatto limitatamente al terzo motivo: ha revocato la propria sentenza n.18554/2015 nella parte relativa al terzo motivo e, in sede rescissoria, ha accolto il terzo motivo di ricorso originario dirigendosi alla cassazione parziale della sentenza della Corte di appello di Milano n.435/2007 in relazione all'omessa pronuncia sull'indennità di occupazione legittima. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Evocato in relazione alla responsabilità aquiliana per il danno derivante dall'occupazione/trasformazione del fondo; la Corte territoriale aveva valutato la responsabilità civile, ma la vicenda processuale ha riguardato soprattutto omissioni processuali e di pronuncia

  • art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 333/1992 (convertito legge n.359/1992)

    I criteri riduttivi previsti da tale disposizione erano stati applicati dal giudice di merito ma successivamente la Corte costituzionale (sent. 2007) ha dichiarato illegittima parte della disciplina; la Cassazione ha ritenuto che non sia più applicabile la riduzione e che il risarcimento per trasformazione irreversibile debba essere calcolato sul valore pieno.

  • legge n. 2359/1865, art. 39

    Richiamata come criterio per la determinazione dell'ammontare dovuto in caso di irreversibile trasformazione del bene: la somma dovuta va calcolata con riferimento al valore pieno del terreno (valore di mercato) ai sensi della normativa richiamata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiede la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata pronuncia sul riconoscimento dell'indennità di occupazione, pur proposta al giudice funzionalmente competente, ha costituito motivo di cassazione e rinvio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Predispone il rimedio della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore materiale o di fatto; utilizzato dalla ricorrente per far rilevare l'errore percettivo della Corte sulle deduzioni processuali.

  • art. 395, comma 1, n.4 c.p.c.

    Definisce l'errore di fatto (falsa percezione degli atti/documenti) rilevante ai fini della revocazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità di questo vizio e riconosciuto la sussistenza per il caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità/parziale nullità della sentenza di merito per omissione di pronuncia su questione decisiva, come causa di cassazione limitata della sentenza impugnata.

  • legge n. 865/1971, artt. 19 e 20

    Disciplinano la competenza in 'unico grado' della Corte d'appello per le opposizioni alla stima dell'indennità di esproprio/indennità di occupazione; la sentenza chiarisce i limiti del cumulo delle domande e riconosce la possibilità di introdurre la domanda di indennità in cumulo davanti alla Corte d'appello quando ciò non elimina un grado di giudizio.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato in ordine al cumulo oggettivo delle domande: la Corte discute la legittimità del cumulo davanti a Corte di appello in funzione di compatibilità con il sistema dei gradi di giudizio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 349/2007

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale di parti della disciplina che consentivano criteri riduttivi nella quantificazione dell'indennità: ha avuto rilievo nella valutazione della corretta misura del risarcimento dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze di Cassazione è ammessa solo per errore di fatto/materiale evidentemente emergente dagli atti (art.391-bis e art.395 c.p.c.); non sono rimediabili errori di diritto o di valutazione.
  • Se la Corte di cassazione omette di pronunciarsi su una domanda che risulti effettivamente proposta e documentabile negli atti interni, tale omissione può essere qualificata come errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione e la cassazione della sentenza di merito per omessa pronuncia (violazione art.112 c.p.c.).
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il ricorrente indichi gli atti nei quali la questione è stata precedentemente dedotta; tuttavia, se la Corte errando non coglie indicazioni documentabili presenti nella narrativa del ricorso, può configurarsi un errore percettivo revocabile.
  • In materia di indennità di occupazione/indennità di esproprio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme riduttive, la quantificazione del danno per trasformazione irreversibile deve essere effettuata sul valore pieno del terreno (valore di mercato) secondo la normativa richiamata.
  • Quando si propone in cumulo la domanda per indennità di occupazione dinanzi alla Corte d'appello, occorre valutare se il cumulo determina l'eliminazione di un grado di giudizio; se ciò non accade (domanda introdotta davanti al giudice competente in unico grado insieme a un appello), il giudice deve comunque esaminare la domanda nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.