Cassazione Civile, Sentenza n. 39125/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo del credito per compenso professionale relativo all'assistenza prestata alla società poi fallita nella predisposizione di una domanda anticipata di concordato (art. 161, comma 6 l. fall.) e durante il periodo assegnato per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione. Il giudice delegato aveva rigettato l'ammissione rilevando mancata prova dello svolgimento dell'incarico e ritenendo l'acconto già versato dalla società satisfattivo dell'attività svolta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sull'eccezione di tempestività, pur ritenendo ammissibile la pronuncia in udienza del decreto ex art. 99 l. fall., ha stabilito che il termine per impugnare decorre dalla comunicazione della cancelleria se nel verbale non risulta che la pronuncia (motivazione e dispositivo) sia stata effettivamente letta in udienza; nel caso di specie il verbale non attestava la lettura, per cui non poteva escludersi la tempestività del ricorso. Tuttavia, sui motivi di merito la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché: molte questioni sostanziali (criteri contrattuali di determinazione del compenso, eccezione di inadempimento del curatore, valutazione della congruità degli acconti, fatto decisivo determinante) non erano state adeguatamente sottoposte o provate nel giudizio di merito o erano nuove rispetto al decisum del Tribunale. Per difetto di autosufficienza e per violazione dei rigorosi requisiti di specificità richiesti in cassazione (art. 366 c.p.c.) i motivi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di causa in favore del resistente (liquidate in € 3.200 oltre accessori) e al rimborso del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 99, comma 12, legge fallimentare
Stabilisce il termine di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla comunicazione della cancelleria; la Corte precisa che, se la pronuncia è resa in udienza, il termine può decorrere dall'udienza solo se la lettura di dispositivo e motivazione è stata effettivamente data e riportata nel verbale; in mancanza, resta necessario l'atto di comunicazione della cancelleria.
art. 99, comma 3 e comma 11, legge fallimentare
Richiamati per spiegare le modalità ordinarie di trattazione dell'opposizione allo stato passivo e le ipotesi in cui la decisione è assunta fuori udienza (termine per memorie).
art. 176 cod. proc. civ.
Esclusa l'applicabilità alla fattispecie (riguarda ordinanze istruttorie pronunciate in udienza), pertanto non può essere usato per ritenere la conoscenza immediata da parte delle parti di provvedimenti decisori redatti a verbale.
artt. 281 sexies e 429, comma 1, cod. proc. civ.
Indicano che il giudice può pronunciarsi in udienza dando lettura del dispositivo e delle motivazioni; la Corte li assume come paradigma per le pronunce decisorie rese in udienza.
artt. 121 e 156 cod. proc. civ.
Richiamati come principi generali sulla libertà delle forme e idoneità degli atti al raggiungimento dello scopo, a supporto della possibilità di pronunce rese in udienza se adeguatamente verbalizzate.
art. 95 e 96 legge fallimentare
Richiamati dal ricorrente in relazione all'operato del curatore; la Corte non ha accolto le censure fondate su modifiche difensive sopravvenute in udienza, perché non rilevanti rispetto al decisum e non valutate dal giudice di merito.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha valutato la contestazione processuale sulla base dei criteri di ammissibilità e rilevanza rispetto al decisum.
art. 2230 cod. civ.
Riferito dal ricorrente per sostenere l'obbligo di parametrazione del compenso contrattuale; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente sollevata nel merito e dunque non esaminabile in cassazione.
D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 27
Richiamato in relazione ai criteri contrattuali di determinazione degli onorari; la Corte osserva che l'applicazione di tali criteri doveva essere esaminata in sede di merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 5)
Norme che disciplinano i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo); la Corte le applica per valutare la rilevanza e ammissibilità dei singoli motivi, dichiarando molti di essi inammissibili per carenza dei presupposti.
art. 366 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 4 e 6)
Impone l'onere di specificità dei motivi in cassazione (indicazione degli atti e documenti su cui si fonda la doglianza); la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e mancata specificazione.
art. 111, comma 2 e art. 69-bis legge fallimentare
Richiamati dal ricorrente in ordine alla collocazione del credito in prededuzione; la Corte ha considerato superfluo l'esame dopo il rigetto dell'ammissione al passivo.
art. 186-bis legge fallimentare
Riferito perché il ricorrente sostiene di aver valutato l'insostenibilità di una proposta di concordato in continuità; la Corte ritiene la questione non adeguatamente documentata e non decisiva ai fini dell'ammissione del credito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla legge n. 228/2012)
Richiama la possibilità di ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente se sussistono i presupposti; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente in tal senso.
Massime di principio
- La pronuncia resa in udienza può far decorrere i termini di impugnazione dall'udienza stessa solo se nel verbale è attestata la lettura integrale di dispositivo e motivazione; in mancanza, il termine decorre dalla comunicazione della cancelleria.
- In cassazione non è possibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o di diritto non valutate dal giudice di merito; le nuove questioni devono essere discusse e decise nei gradi inferiori.
- I motivi di cassazione devono essere autosufficienti e specifici (art. 366 c.p.c.): occorre indicare atti e documenti che provano i fatti denunciati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Le contestazioni relative alla determinazione contrattuale degli onorari (parametri contrattuali o normativi) devono essere affrontate e decise in sede di merito; non sono ammissibili se introdotte solo in cassazione.
- Se manca prova dello svolgimento dell'incarico e l'acconto versato è ritenuto satisfattivo dal giudice di merito, l'ammissione del credito può essere rigettata; il creditore deve provare l'effettiva prestazione ulteriore.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese e al contributo unificato; la Corte può liquidare importi a titolo di rimborso spese e oneri accessori.
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